Modifiche da apportare al superbonus 110%

Le disposizioni relative al superbonus 110% sono tante; in alcuni casi occorre che il legislatore intervenga con alcune modifiche, anche per limitare le interpretazioni restrittive introdotte dall’Agenzia Entrate.

Superbonus 110: le modifiche da apportare

modifiche superbonus 110Segnalo le modifiche che, secondo me, dovrebbero essere apportate per rendere più appetibile ed operativo il Superbonus 110, correggendo, peraltro, alcune restrittive interpretazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E dell’08/08/2020:

  • far rientrare tra le spese detraibili il compenso degli amministratori di condominio, così come riconosciuto dalla Direzione Regionale del Lazio con l’interpello n. 913-471/2020;
  • consentire subito l’utilizzo del credito e la relativa compensazione, senza dover aspettare l’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, contrariamente a quanto scritto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Protocollo n. 283847/2020 dell’08/08/2020 – pag. 8 – punto n. 5.1);
  • escludere l’obbligo dello stesso lasso di tempo dei trainanti per i lavori trainati, quando l’art. 119, comma 2, D.L. n. 34/2020 richiede soltanto la condizione che i trainati siano “eseguiti congiuntamente”, senza alcun riferimento temporale;
  • consentire gli interventi trainanti anche su singole unità immobiliari e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio;
  • chiarire che per il concetto esatto di edificio si deve fare riferimento soltanto al D.Lgs. n. 192/2005 e non al D.P.C.M. del 20/10/2016 (voce 32- allegato A, che non deve mai essere citato nei decreti ministeriali);
  • consentire l’installazione e non soltanto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • escludere il riferimento alla “destinazione residenziale” degli edifici, perché l’art. 119 cit. non fa alcuna distinzione, in quanto il termine residenziale è contenuto solo per gli IACP (oggi ARCA);
  • rendere più snella la procedura delle assemblee condominiali, anche per quanto riguarda il quorum costitutivo; consentire anche le riunioni assembleari online;
  • escludere il riferimento agli otto anni di tempo per rettificare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta;
  • chiarire che tutti i termini per le comunicazioni sono ordinatori e non perentori;
  • chiarire che la mancanza anche di un solo dei documenti richiesti o una qualsiasi formale irregolarità non fa mai decadere il diritto alla detrazione con l’avvio di un’azione di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • spiegare che si deve fare riferimento soltanto all’APE convenzionale nazionale (D.Lgs. n. 192/2005), senza tenere conto delle varie APE regionali determinate in modo autonomo;
  • precisare che per le varie liti tributarie sono competenti soltanto le Commissioni Tributarie (Decreto Legislativo n. 546/92);
  • ridurre sensibilmente e semplificare la valanga di carte per il Superbonus 110%;
  • chiarire bene come devono comportarsi le multiproprietà, per evitare futuri contenziosi tributari;
  • prorogare il Superbonus al 31 dicembre 2024.

 

L’agevolazione del 110% è forse la norma più efficace per creare nuove opportunità di lavoro, tenuto conto del notevole indotto che crea l’edilizia.

L’auspicio è che l’Agenzia delle Entrate non penalizzi queste opportunità e riveda le sue restrittive interpretazioni.

 

A cura di Avv. Maurizio Villani

Martedì 15 settembre 2020