Agli avvisi di recupero di crediti di imposta va riconosciuta, accanto alla funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, anche un'autonoma natura impositiva, in quanto elementi che concorrono a determinare l'ammontare della pretesa erariale, sicchè ad essi è applicabile la procedura di accertamento con adesione?
Avvisi di recupero crediti e accertamento con adesione: premessa
A norma dell’art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
Il termine per l’impugnazione dell’atto di accertamento (entro 60 giorni) e quello per il pagamento sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente.
In più, l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’Ufficio è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero, motivato, da notificare al contribuente.
Il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto in esame.
Pareri contrastanti
Secondo un preciso orientamento[1] gli avvisi di recupero non possono essere definiti in contraddittorio, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 218/1997, e pertanto si manifesta illegittima l’istanza di adesione presentata, in caso di notifica di atto di recupero, in quanto non si è in presenza di un avviso di accertamento e/o rettifica.
Conseguentemente, il contribuente che comunque presenta l’istanza di adesione non può godere dei benefici ad essa conn