L’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato: tale sanzione si collega all’omesso versamento conseguente all’indebita compensazione
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/97, l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta “in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato.
Ove, di contro, l’utilizzo concerna crediti inesistenti[1] indebitamente compensati, la sanzione è dal 100% al 200% della misura del credito stesso.
Nel caso siano riscontrate violazioni nell’utilizzo dei crediti d’imposta, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero di quanto indebitamente utilizzato attraverso un apposito atto (cd. avviso di recupero dei crediti d’imposta)[2].
A fronte dell’utilizzo indebito dei crediti, anche in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, l’Agenzia delle Entrate può emanare atto motivato di recupero, indipendentemente dalla circostanza che si intenda recuperare il solo importo della sanzione e non anche il credito d’imposta[3] Secondo la circolare n. 23 del 25.9.2017 nelle ipotesi di indebito utilizzo di un credito esistente[4], l’ufficio può evitare di richiedere al contribuente la restituzione materiale di quei crediti indebitamente utilizzati ogni qualvolta sussista l’obbligo per lo stesso di procedere successivamente alla loro restituzione, fatta salva la debenza della sanzione e degli interessi.
Anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupero del credito utilizzato, rimane fermo il recupero degli interessi dalla data di utilizzazione del credito a quella in cui il contribuente versa le sanzioni dovute. Nella circolare n. 23 del 25.9.2017, paragrafo 5.1, con riferimento all’applicazione della sanzione pari al 30% di cui al comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, è stato precisato che gli uffici procedono al recupero degli interessi e della predetta sanzione ma non al recupero del credito in quanto esistente.
Secondo la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, per sanzioni coll