La società tra professionsiti è ancora poco utilizzata in Italia, tuttavia può essere uno strumento utile per la gestione delle attività libero professionali in forma aggregata.
In questo articolo analizziamo le peculiarità della STP che opera in ambito medico, puntando il mouse su:
1) gli aspetti del conferimento in STP dello studio individuale;
2) la riscossione accentrata dei compensi per attività sanitarie svolte presso strutture sanitarie private.
Le STP (Società tra professionisti): generalità
L’art. 10, comma 3, della L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto che sia consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali (cd società tra professionisti), regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile (S.S.; S.N.C.; S.A.S.; S.P.A.; S.A.P.A.; S.R.L.; S.R.L.S.; Soc. Cooperative; Mutue assicuratrici).
(Per approfondire…“Medici che operano attraverso una STP producono reddito d’impresa (e non di lavoro autonomo)” di Vincenzo D’Andò)
Con riferimento alle società cooperative di professionisti, è previsto che siano costituite con un numero di soci non inferiore a tre.
Atto costitutivo di Società Tra Professionisti
Perché la società costituita possa qualificarsi società tra professionisti, è indispensabile che, nel suo atto costitutivo, sia previsto:
- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- l’ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante.
E’ consentita la partecipazione di soggetti non professionisti, soltanto per l’assolvimento di prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
Comunque sia, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve assicurare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; qualora non si verifichi questa condizione, si realizza una causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale, trascorsi sei mesi dal verificarsi della condizione ostativa alla continuità della società e, persistendo detta condizione, avvia la procedura di cancellazione della stessa dall’albo;
- i criteri e le modalità che inducano la società, che ha ricevuto l’incarico professionale, a far eseguire detto incarico professionale solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
L’individuazione del socio professionista deve essere effettuata, in primis, dal cliente e, in mancanza, il nominativo gli deve essere comunicato per iscritto, prima dell’assunzione dell’incarico;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi, derivanti dalla responsabilità civile, per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Altre regole sono fissate nella costituzione di detta società:
- la denominazione sociale, comunque sia formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti (S.T.P.);
- un socio può partec