Lo Statuto del contribuente identifica i comportamenti qualificabili come abusivi del diritto.
In questo contributo torniamo a parlare di scissione societaria, spesso oggetto di valutazioni antiabuso per via della sua neutralità fiscale, alla luce dei p iù recenti interventi dell’Agenzia Entrate.
Scissione e valutazioni antiabuso: l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 inquadra i vari comportamenti potenzialmente costituenti abuso del diritto in un segmento molto circoscritto e residuale.
Infatti, tutti i comportamenti che comunque siano motivati da valide ragioni extrafiscali non marginali non possono essere ritenuti abusivi, e inoltre l’onere della prova è posto a carico dell’amministrazione (e l’abuso non può essere contestato d’ufficio, ma va specificamente argomentato e dimostrato in sede di accertamento).
Rimane tuttavia aperta la fase “interlocutoria” degli interpelli, che precedendo l’accertamento non pregiudica alcun diritto dei contribuenti, e comunque consente a questi ultimi di tenere conto dell’orientamento dell’amministrazione finanziaria (e quindi di evitare di incorrere in possibili future contestazioni).
In particolare, la scissione societaria è stata spesso al centro delle valutazioni antiabuso in quanto operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi, che potrebbe venire strumentalizzata, in assenza di una motivazione economica, per trasferire beni e diritti in assenza di tassazione.
(Per approfondire…“Antiabuso e passaggio generazionale: il caso della scissione societaria”)
L’abuso del diritto
Come accennato, l’abuso del diritto è materia “residuale”, e presuppone:
- la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
- l’assenza di sostanza economica;
- l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Se manca anche uno solamente di tali tre presupposti, l’abuso non può essere contestato dall’amministrazione finanziaria.
Inoltre, non possono considerarsi abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di carattere organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Il contribuente rimane comunque libero di optare tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
I contribuenti possono proporre interpello antiabuso [art. 11, comma 1, lett. c)] per conoscere preventivamente l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulla potenziale “abusività” dei comportamenti che intendono porre in essere.
In caso di accertamento, invece, saranno destinatari di particolari garanzie di tipo procedurale (motivazione specifica, onere probatorio a carico del fisco, contraddittorio).