Nell’anno in cui gli enti del Terzo settore ricevono la giusta gratifica per l’encomiabile e frenetica attività che li ha visti aiutare le persone colpite dalla pandemia e, soprattutto, venire incontro ai bisogni alimentari e non solo delle persone indigenti, ci si domanda quale sia l’attuale normativa delle società benefit, che, per certi aspetti, si possono accostare ai predetti enti ma vediamo anche quali sono le differenze
La definizione di società benefit
L’art. 1, commi da 376 a 384, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha dato la luce, nel nostro ordinamento giuridico, alla società benefit.
Questa può considerarsi collocata tra la figura giuridica della società commerciale e quella di ente del Terzo settore.
La società benefit è quella società che:
“nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
Caratteristiche della società benefit
E’ opportuno tracciare alcune caratteristiche che questa definizione consente di trarre:
- il beneficio comune può essere realizzato, secondo le norme in esame, solo da società, lasciando, evidentemente, all’imprenditore individuale l’obiettivo del perseguimento del beneficio comune secondo coscienza, non potendo ufficializzarlo in uno statuto, in quanto inesistente nelle imprese individuali;
- non è un nuovo tipo di società che si accompagna alle numerose forme giuridiche che il nostro ordinamento giuridico consente di costituire (ventaglio di forme previsto dal libro V, titoli V e VI, del codice civile), ma una modalità di perseguimento dell’oggetto sociale che accompagna allo scopo di lucro, anche finalità altruistiche;
- esercita un’attività economica come le altre società commerciali, ma opera in maniera “responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”, aderendo a codici etici e di auto-disciplina;
- si tratta di una società che presenta un oggetto sociale differente da quello classico, tendente a conseguire il legittimo utile societario, potendo perseguire due obiettivi: la suddivisione degli utili e uno o più finalità di beneficio comune.
In pratica, il legislatore, con la qualificazione delle Società Benefit, ha voluto perseguire (si veda la relazione illustrativa del disegno di legge AS n. 1882 (“Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”):
“la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”.
Le finalità di beneficio comune (commi 377 – 378)
Le finalità che la società benefit persegue, quindi, sono di due ordini:
- quello tradizionale, il perseguimento dell’utile che, nel passato, non si riteneva certamente che si potesse accompagnare ad altri obiettivi;
- una o più finalità di “beneficio comune”.
Queste ultime finalità devono essere elencate con precisione nell’oggetto sociale e sono realizzate attraverso una gestione societaria responsabile, tesa a contemperare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto. Si tratta di soggetti che possono venire in contatto con la società, quali i lavoratori, i fornitori, i clienti, i creditori, i debitori, la pubblica amministrazione e i terzi in genere.
Le finalità di beneficio comune possono essere