Soffermiamoci sul trattamento IVA dei lavori su piattaforme marine: la costruzione, fornitura e installazione di strutture su piattaforme marine andrebbe a qualificarsi quale cessione Intra UE di beni. Approfondiamo attraverso un caso oggetto di studio.
Lavori su piattaforme: per l’Agenzia Entrate sono cessioni di beni Intra UE
Le operazioni relative a lavori su piattaforme, che prevedono la costruzione, la fornitura e l’installazione di strutture destinate a una piattaforma marina, secondo la recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 166 del 05.06.2020 – configurano non cessioni all’esportazione, bensì cessioni di beni (art. 2 D.P.R. n. 633/1972) da installare nelle acque territoriali di uno Stato membro UE, soggette pertanto al regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. 30.08.1993, n. 331 (convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 29.10.1993).
Al riguardo occorre verificare modalità e presupposti di applicazione della normativa in materia di cessioni intracomunitarie ai fini dell’IVA, premettendo alcuni essenziali passaggi sulle cessioni all’esportazione.
(Per approfondire…“Cessioni Intra UE: le novità in vigore dall’1 gennaio 2020 e le problematiche in attesa di chiarimenti ufficiali” di Celeste Vivenzi)
Lavori su piattaforme e cessioni intra UE: aspetti generali
La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una società (ALFA), la quale doveva svolgere attività di “ingegneria di costruzione, fornitura, costruzione, carico e rizzaggio … su un mezzo navale di una struttura per una piattaforma marina da installare nell’Oceano …” di fronte alle coste di uno Stato membro Ue (all’interno delle acque territoriali, entro le dodici miglia dalla costa).
La struttura doveva essere fissata al fondo marino, costituendo “il supporto di una sottostazione elettrica offshore, destinata a convogliare a terra l’energia elettrica prodotta dalle pale eoliche per la successiva immissione nella rete elettrica”.
I lavori di ingegneria e costruzione si sarebbero realizzati in Italia e la struttura, una volta completata, sarebbe stata caricata su un mezzo navale, che la avrebbe trasportata nel luogo (in mezzo all’oceano) destinato all’installazione.
Nella prospettazione fatta dall’istante, il quesito interpretativo era motivato dalla mancata riconducibilità di un simile caso a quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del D.P.R. m. 633/1972 (l’interpellante era pertanto dell’opinione che la soluzione andasse ritrovata nella disciplina IVA delle esportazioni).
Le piattaforme non sono “navi”
Da segnalare innanzi tutto una questione relativa all’ubicazione del luogo fisico nel quale avvenivano le operazioni (piattaforma artificiale nel mare territoriale di un Paese membro dell’UE), escludendo che potesse trattarsi di qualcosa di analogo a una “nave”.
Al riguardo, si osserva che le prestazioni di servizi effettuate su navi costituiscono – se il prestatore è stabilito in Italia – operazioni assimilate alle esportazioni, e perciò non imponibili (art. 8-bis D.P.R. n. 633/1