All’1 gennaio 2020, le regole IVA contenute nella Direttiva n. 1910-2018 e nel Regolamento UE 2018/1912 del 04 dicembre 2018, aventi lo scopo di modificare le condizioni necessarie per applicare la non imponibilità ai fini IVA in relazione alle operazioni di cessione comunitaria di beni (con particolare riguardo alla prova di uscita della merce dal territorio italiano), non sono state ancora recepite nell’ordinamento interno.
Tuttavia, nonostante il nostro legislatore non abbia ancora dato attuazione alle disposizioni unionali, secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte Costituzionale, in assenza di recepimento, sono comunque applicabili le disposizioni laddove esse siano in favore del contribuente.
Facciamo chiarezza sul punto.
Cessioni Intra UE: premessa generale
Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per le operazioni contenute nella Direttiva n. 1910-2018 e nel Regolamento UE 2018/1912 del 04 dicembre 2018 che modificano, rispettivamente, la direttiva n. 2006/112 e il regolamento n. 282/2011.
Il nostro legislatore non ha ancora dato attuazione alle disposizioni unionali ma, secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte Costituzionale, in assenza di recepimento, sono comunque applicabili le disposizioni laddove esse siano in favore del contribuente (mentre lo Stato inadempiente non può invocarne l’applicazione in proprio favore).
Riguardo alle nuove condizioni per la non imponibilità delle cessioni intra UE che modificano l’art. 138 della direttiva n. 2006/112, esse non sono di diretta applicazione in quanto introducono delle disposizioni in sfavore del contribuente.
Per le operazioni triangolari o a catena invece, in presenza di nuove disposizioni di maggior favore o tutela del cedente nazionale, questi potrà invocarne la diretta applicabilità.
Infine, in merito alla prova del trasporto unionale, essa è “direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” se la norma è esclusivamente in favore dei contribuenti.
Cessioni Intra UE: analisi delle novità normative che entrano in vigore dall’1 gennaio 2020
Come noto l’articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intra UE sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.
Nota
Condizioni per la non imponibilità: le cessioni intra UE di beni si considerano “non imponibili”, ai sensi dell’art. 41 DL 331/93, in presenza delle seguenti condizioni:
- presupposto soggettivo: verifica dello status di soggettività IVA di entrambi gli operatori: del cedente nazionale e del cessionario UE;
Nota: a far data dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione all’archivio VI