Si evidenziano le disposizioni più interessanti del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, chiamato Decreto Semplificazioni, e rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Entrato in vigore il 17 luglio 2020).
Esame del Decreto Semplificazione
Aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (Art. 1, comma 1)
In deroga agli art. 36, comma 2 [procedura semplificata, in relazione ai valori degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, a cura delle stazioni appaltanti per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), del seguente D.Lgs.], e 157, comma 2 [Altri incarichi di progettazione e connessi (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo)], del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (contenente il Codice dei contratti pubblici), si applicano le procedure di affidamento di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
Termini stretti sono previsti per l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente: 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere addebitati, come danno erariale, al responsabile unico del procedimento e, se addebitabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Procedure semplificate per determinati limiti di affidamento lavori, servizi e forniture (Art. 1, comma 2)
Fermo restando i successivi artt. 37 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale) e 38 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e delle procedure di finanziamento e di attuazione degli interventi infrastrutturali), le stazioni appaltanti affidano le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché i servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, se di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle seguenti modalità:
- affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000;
- procedura negoziata, senza bando (Art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
- per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000, fino alle soglie di cui all’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016; – per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000;
La predetta procedura negoziata è ampliata:
- a 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a € 350.000, e inferiore a € 1.000.000;
- a quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
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A cura di Salvatore Dammacco
Mercoledì 22 luglio 2020