Esame del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Decreto Semplificazione

Si evidenziano le disposizioni più interessanti del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, chiamato Decreto Semplificazioni, e rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Entrato in vigore il 17 luglio 2020).

Esame del Decreto Semplificazione

esame decreto semplificazioneAggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (Art. 1, comma 1)

(D.L. 16 luglio 2020, n. 76)

In deroga agli art. 36, comma 2 [procedura semplificata, in relazione ai valori degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, a cura delle stazioni appaltanti per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti), del seguente D.Lgs.], e 157, comma 2 [Altri incarichi di progettazione e connessi (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo)], del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (contenente il Codice dei contratti pubblici), si applicano le procedure di affidamento di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.

Termini stretti sono previsti per l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente: 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere addebitati, come danno erariale, al responsabile unico del procedimento e, se addebitabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione

dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

 

Procedure semplificate per determinati limiti di affidamento lavori, servizi e forniture (Art. 1, comma 2)

Fermo restando i successivi artt. 37 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale) e 38 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e delle procedure di finanziamento e di attuazione degli interventi infrastrutturali), le stazioni appaltanti affidano le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché i servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, se di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle seguenti modalità:

  1. affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000;
     
  2. procedura negoziata, senza bando (Art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
     

    • per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000, fino alle soglie di cui all’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016; – per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000;

La predetta procedura negoziata è ampliata:

  • a 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a € 350.000, e inferiore a € 1.000.000;
     
  • a quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

A cura di Salvatore Dammacco

Mercoledì 22 luglio 2020

 

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