Vendite occasionali su marketplace: nessun adempimento comunicativo per la persona fisica

Vendite occasionali a distanza, su mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi. Si tratta però di una misura a tempo.

vendite occasionaliLe vendite occasionali: premessa

La persona fisica che occasionalmente vende beni tramite piattaforme digitali non è considerata fornitore ai fini dell’obbligo di comunicazione introdotto dall’art. 13 del cd. Decreto Crescita e dalle norme attuative stabilite dal Provvedimento (si tratta di una misura a tempo, difatti, cesserà il 31 dicembre 2020).

Il Provvedimento definisce “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, i mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Per marketplace viene inteso lo spazio reale o virtuale in cui hanno luogo attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori.

Anche il concetto di marketplace è stato mutuato dall’articolo 14-bis della Direttiva IVA.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 13 del 1 giugno 2020, recante termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica (art. 13, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58).

A seguito del rapido sviluppo del commercio elettronico, con l’avvento delle cd. “piattaforme digitali”, il cd. “Decreto Crescita 2019” (art. 13) ha introdotto l’obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti.

Si tratta, peraltro, di una disposizione transitoria che cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020, in vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (cd. “Direttiva IVA”).

La ratio del provvedimento (articolo 13 del Decreto Crescita), che pone a carico delle piattaforme obblighi di natura informativa, è quella di consentire l’emersione e il monitoraggio del volume di affari IVA delle vendite a distanza UE ed Extra-UE.

In tale contesto, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13 del 1 giugno 2020, ha voluto fornire chiarimenti, sia pure tardivi.

 

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Vendite occasionali su marketplace: ambito soggettivo

Viene fatto ampio riferimento dei soggetti passivi, distinguendo tra quelli stabiliti e non stabiliti.

I soggetti passivi stabiliti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati vengono individuati nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta.

Quindi, ad esempio, non rientrano in tale obbligo comunicativo i soggetti in regime forfetario (L. 208/2015), tranne facciano acquisti in reverse charge e, quindi, risultino debitori di imposta.

Viceversa, rientrano nella nozione di soggetto passivo coloro che accedono a regimi IVA che prevedono speciali meccanismi che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull’esercizio della detrazione.

Vengono, ad esempio, ricompresi i soggetti che applicano il regime speciale previsto per l’agricoltura (art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’editoria, il regime del margine (D.L. n 41/1995).

 

Soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato

Viene, inoltre, precisato che la locuzione “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato” ricomprende sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, sia i gestori (non stabiliti) che realizzano le predette operazioni.

Per questi ultimi (soggetti non stabiliti che svolgono operazioni territorialmente rilevanti), ove privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione è necessaria l’identificazione diretta (art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), ovvero la nomina di un rappresentante fiscale.

Di contro, per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle entrate di un codice fiscale.

Va da sé che nella ipotesi in cui il soggetto non residente si trovi nella condizione di dover versare l’imposta per conto del fornitore, sarà obbligato a chiedere l’apertura della partita IVA per poter assolvere il tributo.

 

Vendite occasionali su marketplace: ambito oggettivo

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’obbligo di comunicazione riguarda due tipologie di dati:

  1. i dati che afferiscono alle cessioni aventi ad oggetto qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza;
     
  2. i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop (art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.l. 135/2018, convertito in L. 12/2019).

Nell’ambito della vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione europea rientrano le cessioni di beni per l’Italia o dall’Italia, rispettivamente regolate dagli artt. 40, commi 3 e 4, lett. b), e 41, comma 1, lett. b), D.L. n. 331 del 1993.

L’Agenzia precisa che le piattaforme possano comunicare i dati delle vendite, prescindendo dal valore della soglia prevista dallo Stato di destinazione del bene.

La singola piattaforma, infatti, conosce i dati relativi alle vendite che essa stessa facilita, ma potrebbe non essere a conoscenza del dato complessivo riferibile all’operatore e comprensivo di vendite facilitate da altre piattaforme o effettuate senza l’intervento “facilitatore” di una piattaforma elettronica.

Pertanto, le piattaforme potranno comunicare anche i dati delle vendite relative alle operazioni cd. “sovra soglia”.

Peraltro, il gestore della piattaforma digitale è considerato debitore dell’IVA relativa alle operazioni dallo stesso facilitate per la mancata o incompleta trasmissione dei dati previsti.

Sia la mancata, sia l’incompleta trasmissione dei dati deve essere verificata con riferimento a ciascun fornitore che si avvale della piattaforma.

A tal riguardo, l’incompleta trasmissione dei dati riguarda la non indicazione di alcuni degli elementi previsti, i quali devono, invece, essere tutti trasmessi affinché la piattaforma non ricada nell’obbligo di versare l’IVA dovuta dai fornitori per le vendite a distanza da questi effettuate.

In questo caso, l’obbligo di versamento dell’IVA da parte della piattaforma sussiste solo ove quest’ultima non dimostri “che l’imposta è stata assolta dal fornitore”.

 

Trasmissione dei dati anche sostitutive della precedente

Il Provvedimento stabilisce che i soggetti passivi trasmettano all’Agenzia delle entrate, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
     
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
     
  3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, in Euro.

I dati da trasmettere sono solo quelli esistenti sulle piattaforme, le quali per non essere considerate debitrici dell’IVA, dovranno apportare le opportune modificazioni alle comunicazioni di dati non corretti o incompleti.

Dunque, la piattaforma potrà inviare comunicazioni sostitutive della precedente.

I prezzi di vendita devono essere espressi in Euro e le interfacce elettroniche sono legittimate a operare la conversione in Euro delle valute estere secondo i loro sistemi interni; sarà pertanto ugualmente accettata la conversione secondo il tasso di cambio della data dell’operazione o quello di fine mese, purché effettuata da ciascuna piattaforma secondo un criterio costante, esplicitato nella documentazione dalla stessa predisposta.

Al fine di tutelare le esigenze di semplicità negli adempimenti da parte degli operatori, il dato da comunicare per ciascuna vendita può essere rappresentato dal prezzo della transazione così come visualizzato dell’utente al momento dell’acquisto tramite la piattaforma che facilita la transazione, comprensivo di eventuali servizi accessori (quali ad esempio, la spedizione o il trasporto), anche se questi ultimi sono effettuati da terze parti; in altri termini, va comunicato il totale della transazione conclusa tramite la piattaforma, al lordo dell’IVA.

 

Vendite “complesse”

Le vendite c.d. “complesse”, quali le vendite di pacchetti di più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche.

Al contrario, sono considerate vendite separate quelle aventi ad oggetto accessori (cuffie, custodia etc.) afferenti ad altri beni, quali ad esempio tablet e cellulari.

Nel caso di resi di cui la piattaforma sia a conoscenza, gli stessi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva. I termini per la presentazione di quest’ultima decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso.

 

Mancato invio della comunicazione sostitutiva

In caso di mancato invio della comunicazione sostitutiva, la piattaforma è considerata debitrice dell’IVA dovuta sulle cessioni dei beni dalla stessa facilitate, salvo che venga provato l’assolvimento dell’imposta da parte del fornitore.

Viceversa, la piattaforma non sarà considerata debitrice IVA qualora i dati comunicati risultino corretti, non essendo la stessa a conoscenza del valore dei resi.

I medesimi principi sono applicabili ai casi in cui, successivamente alla conclusione della transazione online, il pagamento non vada a buon fine (e quindi la vendita non si perfezioni).

Infine, non devono essere comunicati i dati relativi alle cessioni di beni effettuate a titolo gratuito e ai campioni omaggio, poiché non costituiscono cessioni ai fini IVA.

 

Decorrenza dell’obbligo di comunicazione

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire da quello di entrata in vigore del provvedimento.

In sede di prima applicazione della normativa, è stato previsto che la prima trasmissione dei dati, così come la trasmissione dei dati relativi alle operazioni avvenisse entro il 31 ottobre 2019.

 

Le obiettive condizioni di incertezza evitano le sanzioni

Tuttavia, nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, l’Agenzia delle entrate ritiene non applicabile, fino al 1 giugno 2020 (data di emanazione della presente circolare), la disposizione di cui all’articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all’applicazione della normativa in commento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 4 giugno 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico