Termine di emissione della nota di variazione IVA dopo il piano di riparto fallimentare

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione

nota di variazionePiano di riparto nel fallimento: termine di emissione della nota di variazione IVA

Termine di emissione della nota di variazione Iva (ex articolo 26 del dPR n.633 del 1972), a seguito del piano di riparto nell’ambito di un fallimento.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che ha fornito il suo parere.

Il limite temporale di un anno non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti, come nell’ipotesi di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

In relazione al fallimento:

“al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine perle osservazioni al piano di riparto (articolo 110 del Regio decreto n. 267 del 1942), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (articolo 119 del Regio decreto n. 267 del 1942)”.

Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta resta subordinato alle condizioni imposte dall’articolo 19 del decreto IVA. In proposito, con la circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E, al paragrafo 1.5, si precisa che:

“Per quanto riguarda la procedura di variazione da attivare ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, per effetto del combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del medesimo decreto, detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19”.

Nota di variazione entro dichiarazione IVA

In particolare, tenendo conto della nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”, ovvero, in base al comma 1 dell’articolo 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, a regime, entro il 30 aprile.

Tuttavia, si osserva che, nell’esempio trattato da Agenzia entrate, il piano di riparto finale dell’attivo fallimentare, depositato ad ottobre 2018, risulta variato a febbraio 2019 e, quindi, ne è venuta meno l’efficacia con riguardo alla determinazione dell’ammontare definitivamente non riscosso dal creditore procedente, peraltro prima che fosse decorso il termine stabilito dal combinato disposto degli articoli 19 e 26, comma 2, del decreto IVA per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta (30 aprile 2019, data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018).

Per l’effetto ne è derivato un nuovo termine – data di deposito del progetto di riparto finale variato, ovvero febbraio 2019 – dal quale può essere emessa la nota di variazione, poiché è solo da tale data che si è avuta certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori (cd. infruttuosità della procedura concorsuale).

Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione occorre eseguire la variazione non oltre la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Proroghe concesse in fase di Coronavirus

A tal riguardo, l’articolo 62, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”, mentre il successivo comma 6 ha stabilito che “Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”.

Per l’effetto, anche il termine del 30 aprile 2020, previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del D.P.R. n. n. 322 del 1998, per la presentazione della dichiarazione dell’IVA dovuta per l’anno solare precedente, è stato differito al 30 giugno 2020.

Nel caso di specie, dunque, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa – e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta – al più tardi entro il 30 giugno 2020 e, conseguentemente l’imposta detratta confluirà nella dichiarazione annuale IVA 2021 relativa al periodo d’imposta 2020.
(Agenzia delle entrate, risposta n. 192 del 24 giugno 2020)

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 25 giugno 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico

 

Avevamo già trattato il caso in questo articolo: Note di variazione IVA nelle procedure concorsuali e procedure esecutive, vediamo le regole