Questi soggetti infatti devono operare in armonia con le norme italiane e con quanto richiesto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Inoltre, sotto il particolare profilo dell’IVA è necessario – al di là dell’ipotesi di stabile organizzazione - che il soggetto “estero” sia identificato nel nostro Paese o direttamente, ovvero tramite rappresentante fiscale.
In particolare, in questo contributo si prendono in considerazione presupposti e modalità di azione di un soggetto IVA comunitario che intenda operare in Italia mediante cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, anche nell’ipotesi in cui non abbia previamente provveduto ad identificarsi (quindi in situazione di irregolarità).
Soggetti non residenti: aspetti generali
I soggetti non residenti possono avere natura di “semplici” persone fisiche, ovvero di impresa o di ente commerciale e non. Inoltre, come accade anche ai soggetti residenti, possono essere titolari di redditi di varie tipologie (impresa, capitale, lavoro autonomo e dipendente, etc.).
In particolare per le imprese, il collegamento con lo Stato italiano, idoneo a far scaturire il presupposto di tassazione ai fini delle imposte sui redditi (nel caso dell’agente di commercio, dell’IRPEF), è ravvisabile solamente se esiste una stabile organizzazione.
Quindi, sempre in linea generale:
- i redditi dell’impresa non residente con stabile organizzazione (SO) in Italia vengono qui tassati;
- i redditi dell’impresa non residente senza SO in Italia, ancorché prodotti nel nostro Paese, vengono tassati nello Stato estero di residenza.
NdR: Abbiamo ulteriormente approfondito l'argomento nei seguenti articoli:
Non imponibilità IVA e prova del trasferimento all’estero delle merci
L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla prova delle cessioni intracomunitarie
Stabile organizzazione
La stabile organizzazione (SO) è riconducibile a un centro di affari, cioè di una struttura che, secondo determinati parametri di tipo formale e sostanziale, viene considerata idonea a operare (acquistare, vendere, negoziare …) all’interno di un determinato Paese, ma che parte di un soggetto ubicato in un Paese terzo.
La Stabile Organizzazione è formalizzata dalle convenzioni internazionali OCSE (art. 5 modello di convenzione).
In particolare, secondo l’art. 7 del modello di convenzione OCSE, gli utili di un’impresa domiciliata in uno Stato contraente sono imponibili solamente in tale Stato, a meno che l’impresa non svolga la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata (ipotesi nella quale gli utili dell’impresa divengono imponibili, se e in quanto attribuiti alla stabile organizzazione).
Le previsioni del modello OCSE sono riprodotte nell’ordinamento interno italiano – ai fini delle imposte sui redditi – dall’art. 162 del TUIR.
La nozione di SO accolta ai fini dell’IVA si è costruita guardando alla nozione di “centro di attività stabile” promossa dall’OCSE e attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Essa rappresenta una delle modalità mediante le quali un’impresa non residente può operare nel nostro Paese: in tale ipotesi, infatti, viene formalmente costituita una posizione IVA (con i relativi obblighi strumentali e dichiarativi), senza la quale il soggetto non residente può solo identificarsi direttamente, ovvero nominare un rappresentante fiscale.
Identificazione diretta
I so