L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla prova delle cessioni intracomunitarie

di Federico Gavioli

Pubblicato il 27 maggio 2020

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, alla luce delle disposizioni UE.
Il Regolamento europeo stabilisce una presunzione relativa di avvenuto trasporto o spedizione che non impedisce agli operatori di utilizzare diversi mezzi di prova come individuati dalla prassi nazionale anche prima dell'entrata in vigore della citata norma unionale. In tali casi, tuttavia, l'idoneità dei documenti posseduti a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria.

prova delle cessioni intracomunitarie L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 maggio 2020, n. 12/E, a distanza di cinque mesi dall’entrata in vigore del Reg. CE 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE, è intervenuta fornendo dei chiarimenti in merito alla portata dei nuovi documenti di prova delle cessioni intracomunitarie, valevoli dal 1° gennaio 2020.

 

Prova delle cessioni intracomunitarie: normativa di riferimento

Occorre ricordare che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta (articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. del 30 agosto 1993, n. 331).

In sostanza, secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
     
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
     
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
     
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.

La legge italiana - conformandosi sul p