Il medico con una segretaria non è soggetto passivo Irap

Il parere della Cassazione in merito alla debenza o meno dell’IRAP in capo al medico che si avvale di una sola segretaria. A cura di Nello D’Angelo.

medico con segretaria irapIl medico con segretaria non paga IRAP: Cassazione Ordinanza n. 10229 del 29 maggio 2020

Come noto, con il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 veniva istituita l’imposta regionale sulle attività produttive, da più parti vista, allora come adesso, come un’ingiustizia impositiva perché capace di gravare pesantemente anche sulle economie professionali ed imprenditoriali più in difficoltà ed esposte.

Ciò grazie all’invenzione di una base imponibile creativa preordinata a tagliare fette importanti di passività, facendo risultare in attivo anche bilanci in perdita.

Il contenzioso che ne è derivato, al di là degli ulteriori costi per sostenerlo, è stato e lo è tutt’ora, duro e complesso anche perché il legislatore si è ben guardato nel tempo di definire, senza equivoci, i criteri che presiedono l’individuazione della ”autonoma organizzazione”, presupposto della stessa imposta.

Il contenzioso, quindi, continua e, forse, continuerà all’infinito con la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, che talvolta in favore dell’Erario, altre in favore del contribuente, interviene nella funzione nomofilattica che le è propria per individuare quelli che sono gli elementi che consentono di ritenere sussistenti il presupposto di imposta e le circostanze che invece l’escludono come è, giustappunto, nel caso deciso qualche giorno fa dalla Suprema Corte in favore del contribuente.

Con l’Ordinanza n. 10229 del 29 maggio 2020, la V Sez. Civ. della Cassazione, ha ribaltato la pronuncia della C.T.R. della Campania che aveva accolto le ragioni della Agenzia delle Entrate, sostenendo l’assoggettamento ad Irap di un medico che si era avvalso della collaborazione di una segretaria.

La Suprema Corte, ha, invece, ritenuto non sussistere nel caso di specie alcuna autonoma organizzazione in capo al contribuente, chiarendo, expressis verbis:

<<“la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N., di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo>> (ex multis, SS.UU n. 9451/2016; Cassazione n. 30397/2017; Cassazione n. 30392/2017; Cassazione n. 28640/2017; Cassazione n. 28635/2017).

La Cassazione prosegue, quindi, con un filone interpretativo che, al di là della pronuncia in commento, che prende in esame la posizione del medico convenzionato SSN, ha il pregio di tornare a supplire l’ambiguità della norma, valorizzando quegli elementi, come l’impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, anche secondo l’id quod plerumque accidite e l’impiego di lavoro (o collaborazioni) di risorse con mansioni esecutive non oltre l’unità, che in combinato sono idonei a definire il concetto di “autonoma organizzazione”, quale presupposto impositivo dell’Irap dovuta dai lavoratori autonomi (ex plurimis, Cassazione: 16 febbraio 2007 n. 3672 ; 30 ottobre 2008 n.26144; 25 settembre 2013 n. 22020; 27 febbraio 2014, n. 4663; 16 luglio 2015, n. 14886;  30 novembre 2016 n. 24515; 31 luglio 2019 n. 20595).

 

 

A cura di Nello D’Angelo

Sabato 13 giugno 2020

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