Irap non dovuta se il medico si avvale solo di una segretaria

la debenza o meno dell’IRAP da parte dei medici convenzionati presenta molte casistiche particolari: ecco quella del medico che si avvale solo di una segretaria

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale non paga l’Irap se si avvale solo di un mero aiuto di una dipendente che svolge compiti di segreteria.

Il principio è contenuto nella sent. n. 22991/2014 da cui emerge che se l’apporto di lavoro altrui non eccede il minimo indispensabile il professionista non è tenuto a pagare l’imposta in esame.

L’Irap grava sui lavoratori autonomi che svolgono l’attività organizzata autonomamente in cui il professionista impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (art. 2 D.Lgs n. 446 del 1997). Tale condizione deve essere valutata dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità e sussiste quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel caso di specie l’ufficio finanziario ha impugnato la sentenza di appello con cui la CTR ha riconosciuto il diritto del contribuente, esercente la professione di medico del SSN, al rimborso dell’Irap pagata e non dovuta. In particolare, i giudici tributari hanno ritenuto che l’avvalersi delle prestazioni di una segretaria, unitamente all’aver utilizzato i locali e gli altri beni strumentali, non realizzasse il presupposto impositivo ai fini Irap.

La Suprema Corte ha ritenuto che è necessario verificare se la prestazione lavorativa sia idonea ad integrare, unitamente ad altri fattori, un contesto organizzativo esterno rispetto all’operato del professionista, oppure costituisca un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento. Tale verifica, altresì, deve essere condotta alla stregua del medesimo criterio già formalizzato dalla Suprema Corte in relazione all’impiego di beni strumentali, ossia il criterio dell’eccedenza rispetto al minimo indispensabile, secondo l’id quod plerumque accidit. Si tratta, quindi, di accertare se l’apporto del lavoro altrui ecceda l’ausilio minimo indispensabile

L’avvocato che opera senza una autonoma organizzazione non è soggetto al pagamento dell’Irap: l’amministrazione finanziaria deve provare l’utilizzo dell’organizzazione dello studio legale nel compimento dell’attività di amministratore di società; il professionista che ha sostenuto una spesa minima per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili, non sufficiente a determinare l’esistenza di una struttura organizzata, non è tenuto a versare l’Irap. L’assenza di una struttura organizzata che possa determinare un significativo maggior reddito del contribuente non comporta il pagamento dell’Irap (Cass.. 10 aprile 2013, n. 8809).

L’elemento discriminante per ritenere dovuta l’Irap è l’elemento dell’organizzazione, costituita sia dagli strumenti materiali che personali, per cui nel caso del lavoratore autonomo esercente l’attività artigianale di assistenza di impianti antincendio senza alcuna autonoma organizzazione né dipendenti e beni strumentali, non è tenuto a versare l’Irap (CTP Roma n. 26206/2014; cfr. 26208/2014).

10 gennaio 2015

Enzo di Giacomo