L’indennità di maternità e il congedo parentale hanno subìto cambiamenti per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
A partire dal 5 settembre 2019 non è più necessario aver accumulato tre mesi di contribuzione piena nei 12 mesi precedenti, ma solamente un mese.
Sull’argomento è ritornato anche l’Istituto Previdenziale per fornire le istruzioni tecniche su chi, e a quali condizioni, può accedere alle condizioni post-modifica.
Maternità per Gestione Separata, ora un mese anziché tre per il diritto
Come noto, il Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019, convertito dalla Legge n. 128 del 2 novembre 2019, ha introdotto “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, allo scopo di fornire migliori strumenti per la tutela di una serie di lavoratori, quali i cd. “riders”, ma anche per gli iscritti alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995.
Tra gli strumenti introdotti è molto importante ricordare la questione della modifica del requisito contributivo utile per il riconoscimento dell’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
Bisogna infatti ricordare che l’art. 1, comma 1, lett. b) prevede che il requisito contributivo minimo affinché sia possibile accedere alle tutele previste per far fronte alla maternità e ai congedi parentali non è più di tre mesi accreditati presso la Gestione Separata, bensì di un solo mese nei dodici mesi precedenti l’inizio

Maternità per Gestione Separata, ora un mese anziché tre per il diritto