L’indennità di maternità e il congedo parentale hanno subìto cambiamenti per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
A partire dal 5 settembre 2019 non è più necessario aver accumulato tre mesi di contribuzione piena nei 12 mesi precedenti, ma solamente un mese.
Sull’argomento è ritornato anche l’Istituto Previdenziale per fornire le istruzioni tecniche su chi, e a quali condizioni, può accedere alle condizioni post-modifica.
Maternità per Gestione Separata, ora un mese anziché tre per il diritto
Come noto, il Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019, convertito dalla Legge n. 128 del 2 novembre 2019, ha introdotto “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, allo scopo di fornire migliori strumenti per la tutela di una serie di lavoratori, quali i cd. “riders”, ma anche per gli iscritti alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995.
Tra gli strumenti introdotti è molto importante ricordare la questione della modifica del requisito contributivo utile per il riconoscimento dell’indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
Bisogna infatti ricordare che l’art. 1, comma 1, lett. b) prevede che il requisito contributivo minimo affinché sia possibile accedere alle tutele previste per far fronte alla maternità e ai congedi parentali non è più di tre mesi accreditati presso la Gestione Separata, bensì di un solo mese nei dodici mesi precedenti l’inizio