Decreto Rilancio: la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di notifica dei ricorsi in primo grado

Dal Decreto Rilancio arriva un’importante novità: la proroga dei termini di notifica dei ricorsi in primo grado alla data del 16/09/2020.
Quali sono le condizioni per poterne usufruire? Il caso delle somme rateizzabili.

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Il DL 34/2020 è intervenuto in merito alla proroga dei termini di notifica entro i quali è possibile presentare i ricorsi nel primo grado di giudizio.

Infatti, l’art. 149, comma 3, di tale provvedimento ha disposto la proroga, sempre alla data del 16 di settembre 2020, del termine finale per la notifica del ricorso introduttivo innanzi alle Commissioni tributarie con riguardo a tutti gli atti richiamati dal comma 1 dello stesso art. 149 (elencati più sopra) e per quelli che possono essere definiti in acquiescenza[1].

Condizione per fruire della menzionata proroga dei termini per la presentazione dei ricorsi in primo grado è che la scadenza dei relativi versamenti cada nel periodo 9 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

Si tratta di una disposizione dai contenuti alquanto oscuri.

 

Proroga termini di notifica dei ricorsi in primo grado: alcuni dubbi

Un primo dubbio deriva dal fatto che alcuni degli atti richiamati dal citato comma 1 non risultano impugnabili (atti di accertamento con adesione, accordo di conciliazione, accordo di mediazione), mentre per gli altri atti, sempre menzionati dal comma 1, non si comprende il motivo che li accomuna, se non quella che risultano atti esclusi dall’acquiescenza.

Si tratta, infatti, solamente dei pochi atti citati dalle lettere da d) a g) dello stesso comma 1 dell’art. 149, come, ad esempio, gli atti di recupero dei crediti d’imposta.

Peraltro, occorre rilevare che per quasi tutti questi atti il termine di pagamento risulta indipendente da quello di impugnazione.

Infatti, il termine di pagamento delle imposte liquidate o “recuperate” attraverso gli atti menzionati scade generalmente al sessantesimo giorno dalla notifica, a prescindere dal fatto che il termine per l’impugnazione abbia potuto beneficiare di eventuali sospensioni, come quella di 64 giorni dell’articolo 83 del DL 18/2020.

Sicché, per verificare se gli atti espressamente citati (dalle lettere da d) a g) del comma 1 dell’art. 149) possono fruire della proroga per la notifica del ricorso al 16 settembre prossimo, occorre anche verificare se i relativi termini di versamento scadono effettivamente nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Altrettanto oscuro appare il riferimento agli atti “definibili” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 218/1997.

Si tratta della c.d. acquiescenza, che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo “nel caso di omessa impugnazione”.

Risulta quindi già di per sé controverso che si stabilisca la proroga del termine per il ricorso per atti per i quali, in realtà, si rinuncia all’impugnazione (fruendo di penalità ridotte).

Atti per i quali, comunque, il termine di versamento deve scadere sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

Al riguardo, si nota che per beneficiare delle sanzioni ridotte previste per l’acquiescenza occorre che il contribuente provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Forse, quindi, è stato questo il motivo che ha fatto includere all’estensore della disposizione il riferimento all’acquiescenza, in una norma che proroga il termine per il ricorso.

In sostanza, poiché taluni atti impositivi possono essere definiti in acquiescenza entro il termine per la proposizione del ricorso, il legislatore ha ritenuto, per questi atti, di differire l’alternativa sia legata alla presentazione del ricorso sia alla definizione in acquiescenza. Il fatto è che anche questa alternativa risulta applicabile solo per taluni atti impositivi.

Ad esempio, non ne possono beneficiare gli atti di accertamento per i quali è stata presentata istanza di adesione, le cartelle di pagamento, gli atti di contestazione delle sanzioni.

In definitiva, la norma dispone una proroga troppo “parcellizzata”, che mal si addice per una vicenda come quella legata alla presentazione dell’atto introduttivo del giudizio tributario.

Vale poi la pena precisare che la proroga disposta dall’art. 149, comma 3 – come espressamente previsto nella stessa disposizione – riguarda solo la notifica del ricorso introduttivo e, conseguentemente, non opera per i termini relativi ad atti processuali di diverso tipo, come ad esempio il termine previsto per la fase di reclamo/mediazione[2] o quello stabilito per la proposizione dell’atto di appello. Per questi atti, come più sopra rappresentato, risulta comunque applicabile la sospensione stabilita dall’art. 83 del DL 18/2020.

 

La proroga di somme rateizzabili

Occorre ulteriormente considerare che il differimento al 16 di settembre 2020 riguarda anche talune somme rateizzabili.

Più nello specifico, il comma 4 dell’art. 149 stabilisce il differimento al 16 settembre 2020 in relazione alle somme rateali in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute a seguito di acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione giudiziale e a quelle relative alle definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7 del DL 119/2018, ossia:

  • definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
     
  • definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
     
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie;
     
  • la regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti[3].

Si precisa che sono oggetto di proroga solamente le rate che scadono nell’arco temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, mentre non è previsto alcun differimento per le rate scadenti al di fuori di detto periodo, per le quali, conseguentemente, si dovrà provvedere al versamento alle scadenze originariamente previste.

Infine, ai sensi del comma 6 dell’art. 149, è stabilito che non si procederà al rimborso delle somme oggetto di proroga versate nel periodo 9 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

 

***

NOTE

[1] Ex art. 15 del D.Lgs 218/1997.

[2] Per la finalizzazione della procedura di reclamo/mediazione, una volta che il ricorso è stato presentato.

[3] Misura a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

 

A cura del Comitato Scientifico di NOMOS

Mercoledì 24 giugno 2020

Questo intervento è estrapolato dalla Linea Guida n. 3 di Nomos

 

Centro di Ricerca in Diritto Tributario

LINEA GUIDA N. 3

“Le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario disciplinate dai vari provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria”

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno introdotto delle previsioni normative finalizzate a regolare (anche) la materia tributaria. Specifiche disposizioni sono state previste in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario.
Nel presente documento vengono presi in esame quest’ultimi provvedimenti normativi.

 

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