Il presente contributo analizza l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione delle fattispecie di indifferibilità ed urgenza richiesti dalla previsione letterale della norma (articolo 157 del decreto legge n 34/2020) e la possibilità, sussistendo la cd. scissione tra emissione e notifica dell’atto, di verificare che l’atto impositivo sia stato emesso entro il 31 dicembre 2020.
Poiché la materia tributaria è governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali. l’eventuale emissione tardiva non è sanzionata dalla nullità dell’atto emesso?
Decreto Rilancio: novella normativa dispone la possibilità di verifica dell’atto impositivo entro il 31/12/2020
Il decreto legge n. 34/2020[1] proroga le notifiche degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.
Gli avvisi di accertamento riferiti a pretese i cui termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione previsto dall’articolo 67 comma 1 del DL n. 18/2020, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, possono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma devono essere notificati solo a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021.[2]
Tale decreto dispone, in particolare, che non si debba tener conto del periodo di sospensione previsto dal decreto Cura Italia.
Resta intangibile la necessità dell’emissione da parte degli uffici degli stessi atti entro fine anno.
Ratio
Siffatta proroga dei termini ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti impositivi da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.
La finalità della norma è quella di evitare la concentrazione della notifica dei provvedimenti impositivi al termine della fase emergenziale, distribuendone il flusso nell’arco dell’anno solare 2021.
Irrilevanza sospensione di 85 giorni prevista dal Cura Italia
Il legislatore ha specificamente escluso dal computo dei termini decadenziali la sospensione di 85 giorni, lasciando invariata la naturale decadenza di ciascun atto
Attribuire rilevanza alla sospensione di 85 giorni prevista dal Cura Italia (Dl n.18/2020), sarebbe risultato in contrasto con detta finalità, giungendo, potenzialmente, a compromettere l’applicazione della norma.
Poiché sussiste l’evidente necessità di disciplinare, in linea con le esigenze emergenziali, il processo di alleggerimento delle notifiche in capo ai contribuenti l’articolo 157 del dl n 34/2020 configura il meccanismo di «distribuzione» delle notifiche in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice
Gli avvisi di accerta