Decreto Rilancio: l'art bonus si estende

L’art bonus si estende dopo il decreto Rilancio: coinvolti complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti .

decreto rilancio art bonus Decreto Rilancio e art bonus: premessa

L’art.183, comma 9, del D.L. n. 34/2020 – cd. Decreto Rilancio – ha esteso il cd. art bonus ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Vediamo quindi, come funziona lo strumento culturale agevolativo che, dalla sua introduzione, ha subito una serie di modifiche normative.

 

Quadro giuridico

Il D.L. n.83/2014, conv. con modif. nella L. n. 106/2014, ha introdotto, tra l’altro, a decorrere dal 1° giugno 2014, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”)[1].

L’art.1 del citato D.L. prevedeva un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 % delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

La Legge di stabilità 2015 – L. n. 190/2014 – con l’articolo 1, comma 11, ha esteso l’ambito di applicazione anche alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina dell’Art-Bonus dall’articolo 1, commi 318 e 319, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l’agevolazione fiscale in commento è stata resa permanente[2].

La Legge di stabilità 2016, oltre ad eliminare il limite temporale, ha fissato un’unica misura di spettanza del credito di imposta, pari al 65%.

Successivamente, la L. n. 175/2017 – Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia – cd. Codice dello Spettacolo, in vigore dal 27 novembre 2017 -, all’art.5, comma 1, ha allargato ad altri soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al Mecenate di usufruire del credito di imposta Art Bonus.

Pertanto, prima dell’ultima integrazione disposta dall’art.183, comma 9, del D.L.n.34/2020, così si esprimeva:

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonchè dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del T.U.n.917/1986 e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 % delle erogazioni effettuate”.

 

Art bonus: modalità di erogazione

Il credito d’imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui[3], ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi[4].

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997[5], e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP[6].

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

Provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonchè della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione.

 

***

 

NOTE

[1] E’ disapplicato quanto previsto, a fini IRPEF, dall’art.15, comma 1, lettere h) e i), e, a fini IRES, dall’art.100, comma 2, lettere f) e g), del T.U. n. 917/1986 (trattasi delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni  pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art.1 della L.n.1089/1939, e nel D.P.R. n.1409/1963.

Sono comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi  compresi gli studi, le  ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali; e delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del  reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni  legalmente  riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei  vari settori dello spettacolo).

Detta disciplina resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del D.L.n. 83/2014 (cfr. la circolare n. 24/E/2014).

[2] Il credito d’imposta è stato oggetto di un nuovo esame di prassi con la circolare n. 20/E/2016.

[3] Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica adottata, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in esame (cfr. circolare n.24/2014)

[4] La circolare n.24/2024 richiama le indicazioni fornite con la risoluzione n. 133/E/2007, emanata per le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.

Le erogazioni, pertanto, analogamente alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle erogazioni liberali previste dall’art.14 del D.L.n.35/2005, conv., con modif., dalla L. n.80/2005, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

[5] Fermo restando che il credito di imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo, i soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il credito d’imposta tramite compensazione, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

“Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, questi ultimi iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale”.

La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito (cfr. circolare n.24/2014).

[6] Così come per altri crediti d’imposta, il cd. Art-Bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del T.U. n.917/1986; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del medesimo T.U.

 

A cura di Gianfranco Antico

Sabato 6 giugno 2020