Uno degli obblighi più antipatici nella compilazione della nota integrativa è l’indicazione delle sovvenzioni e contributi pubblici ricevuti dalla società. In questo articolo analizziamo le modalità di esposizione e pubblicazione dei dati in Nota Integrativa e ricordiamo quali sono le sanzioni per le eventuali omissioni.
Sovvenzioni e contributi pubblici ricevuti dalla società in Nota Integrativa
La legge 124/2017 ha introdotto degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche.
L’art. 35 del D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita“) ha, però, riscritto i commi da 125 a 129 dell’art. 1, Legge n. 124/2017, con conseguente revisione della suddetta disciplina.
(Per approfondire…“Obbligo di indicazione di contributi pubblici in nota integrativa: una riflessione” di Enrico Larocca)
In particolare viene previsto che le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche, devono essere pubblicate nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio da parte di soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c.
Le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori, associazioni/ONLUS/fondazioni e cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98 devono pubblicare tali informazioni entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet.
I soggetti esercenti attività commerciali non tenuti alla redazione della Nota integrativa pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Sovvenzioni e contributi pubblici: quadro normativo
La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” entrata in vigore in data 29 agosto 2017, si propone di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti.
A tale scopo, l’art. 1, commi 125-129 della sopra richiamata legge, disciplina il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori prevedendo che:
- gli enti non commerciali e le imprese;
- sono tenute a rendere pubbliche le informazioni riferite alle somme percepite dalla pubblica amministrazione, ove superiori a € 10.000.
L’art. 35 del D.L. 34/2019 modifica in modo sostanziale i commi 125-129 L. n. 124/2017 prevedendo una serie di conferme e una serie di novità.
Ambito oggettivo
La norma si applica ai seguenti soggetti, laddove questi intrattengano rapporti economici con le pubbliche amministrazioni:
- soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale);
- soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale);
- associazioni/ONLUS/fondazioni;
- cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98;
- soggetti che esercitano atti