Obbligo di indicazione di contributi pubblici in nota integrativa: una riflessione

La nuova tassonomia utilizzabile per i bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2018 reca una novità nel suo tracciato che tiene conto dell’obbligo di fornire in seno alla Nota Integrativa le informazioni circa i contributi pubblici fruiti dalla società, pena la restituzione degli stessi agli Enti erogatori.

Obblighi informativi per i contributi della P.A. in nota integrativa: novità 2018

La nuova tassonomia PCI_2018-11-04 tiene conto, dell’obbligo di fornire informazioni in relazione ai contributi ricevuti sotto qualunque forma (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) dalle Pubbliche Amministrazioni e ciò in ossequio alle prescrizioni in materia di trasparenza dei bilanci fissati dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 (più nota come Legge concorrenza), inizialmente già decorrenti dall’esercizio in corso alla data di pubblicazione della stessa sulla G.U. del 14/08/2017 (e quindi esercizio 2017 per le società con esercizio sociale solare), ma successivamente per effetto del parere del Ministero del Lavoro, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 1449 del 01/06/2018 differiti all’esercizio decorrente dall’1/1/2018).

Prescrizioni che si riflettono anche con riferimento ai bilanci in forma abbreviata ovvero redatti secondo il modello micro-imprese.

Conseguentemente, il primo esercizio solare nel quale tale norma si renderà operativa è l’esercizio 2018 in relazione però ai contributi incassati dalla PA oltre la soglia di 10 mila €.

Non è chiaro se l’obbligo riguardi ogni singola provvidenza pubblica superiore a 10.000 € oppure se l’obbligo va accertato in relazione all’ammontare complessivo dei contributi ricevuti che se d’importo superiore alla soglia di legge vanno segnatamente rendicontati e illustrati nella Nota Integrativa o in calce al bilancio delle micro-imprese.

 

Sanzione per mancata indicazione dei contributi pubblici in Nota Integrativa

La conseguenza di una mancata informazione dei contributi PA in Nota Integrativa determina la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di chiusura del bilancio, data che dovrebbe essere identificata nel termine di deposito del progetto di bilancio.

Come è stato opportunamente rilevato dalla stampa specializzata (qui c’è una nota: Giorgio Gavelli in “Nei bilanci tutti i contributi Pa da indicare in nota integrativa” in Il Sole 24 Ore del 11/01/2019 pag. 23) ciò che più sorprende è l’ampia estensione di un simile obbligo, in particolare se considerato alla luce del fatto che le più importanti informazioni da pubblicare sono già attentamente monitorate dalla PA.

Si pensi alle agevolazioni di natura tributaria (super e iperammortamenti, crediti d’imposta, detrazioni), che sono già oggetto di monitoraggio nell’ambito della dichiarazione dei redditi e talvolta addirittura oggetto di specifici obblighi comunicativi per il riparto delle risorse.

 

Peraltro, l’articolo 6 della legge 212/2000 impedisce la richiesta di

«documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente».

 

Nuovo obbligo di pubblicità dei contributi pubblici in Nota Integrativa: restano molti dubbi

Si discute tanto – ma in effetti mancano gli strumenti per arrivare ad una conclusione certa – se occorre indicare TUTTE le somme, anche quelle ad esempio che una azienda può aver incassato a fronte di una normale vendita di beni o prestazione di servizi.

Il primo approccio all’interpretazione vorrebbe escludere tali situazioni ma l’ampia formulazione legislativa lascia seri dubbi sulla soluzione. Ad esempio una società partecipata da un Comune che viene remunerata per il suo “normale” lavoro effettuato nei confronti del comune stesso, per i servizi erogati, dovrà indicare in nota integrativa tutte le operazioni? Non pare avere senso una tale interpretazione.

La stessa Assonime nella Circ. n. 21/2018 ha definito spropositato il regime sanzionatorio che dispone la revoca e la restituzione dei contributi ricevuti, in presenza di dati già acquisiti dalla PA attraverso altre comunicazioni obbligatorie, suggerendo di introdurre delle modifiche che possano evitare la duplicazione di comunicazioni.

Tra l’altro la sanzione della restituzione non avrebbe senso a fronte di una vendita di beni o prestazione di servizi regolarmente effettuata, per la sola mancanza di indicazione in nota integrativa.

 

Enrico Larocca

4 marzo 2019