La Legge sugli obblighi di trasparenza e di pubblicità del 2017 ha introdotto l’obbligo di riportare le informazioni relative ai vantaggi economici ricevuti da una Pubblica Amministrazione, pena la restituzione delle somme ricevute.
Questa richiesta, però, non è scevra di problematiche e ambiguità, come evidenzia anche Assonime.
Come è noto la legge n. 124/2017, più nota come Legge sugli obblighi di trasparenza e di pubblicità, ha introdotto la richiesta di riportare le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici ricevuti nel periodo” che risultino non inferiori complessivamente a 10.000 euro.
Il mancato assolvimento dell’obbligo comporta la restituzione delle somme ricevute.
L’Assonime con propria circolare n. 5/2019 ha espresso un’interpretazione che restringe il campo di possibile operatività dell’obbligo che tuttavia richiede qualche conferma ufficiale.
Obbligo di pubblicità dei contributi pubblici in Nota Integrativa
Il tema degli obblighi di trasparenza e pubblicità in Nota Integrativa di ogni forma di provvidenza pubblica di importo non inferiore a € 10 mila, disposti dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 (più nota come Legge concorrenza), sta complicando il lavoro degli uffici amministrativi, in vista del termine, di fine mese, di approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018 (ovviamente per i soggetti con esercizio solare).
Il problema che da più parti è sollevato è l’individuazione delle forme di contribuzione che soggiacciono all’obbligo, partendo dal presupposto che non è possibile