Per far fronte alla grave crisi che ha colpito anche il settore del turismo, nel Decreto Rilancio è stato introdotto uno specifico bonus con un duplice obiettivo: sostenere le imprese di questo settore ed incentivare la ripresa dei flussi turistici sia stranieri che locali nel nostro Paese.
Bonus turismo: premessa
Uno dei settori più colpiti dalla pandemia dovuta al coronavirus è sicuramente quello del Turismo.
Questo specifico settore nel nostro paese incide per il 5% sul PIL nazionale e per il 6% sugli occupati.
Un peso economico pari a quello della Spagna e superiore a quello di Francia e Germania.
Uno degli effetti economici più immediati dovuti al lock down anche delle strutture turistiche è stato il blocco di flussi turistici.
Secondo l’Istat, nel periodo marzo-maggio 2020 nel nostro Paese avremmo potuto accogliere circa 81 milioni di turisti, ovvero il 18,5% del totale annuale, con il 23% delle presenze annuali di stranieri.
Sempre secondo il predetto Istituto si sarebbe potuto realizzare un guadagno del 21,4% della spesa annuale di turisti stranieri e un 16% di quella annuale di turisti italiani.
A questi dati ovviamente vanno aggiunti i mancati introiti del mese di giugno.
Infatti, la lenta ripresa, la sanificazione dei locali, la preparazione degli stessi nel rispetto delle prescritte misure di prevenzione e del distanziamento sociale, stanno rallentando ulteriormente la riapertura di tutte le strutture ricettive turistiche, molte delle quali apriranno tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio.
E per dimostrare ancora di più come questo settore sia in forte crisi, basta dare uno sguardo ai dati dello scorso anno della Sardegna che, in questo stesso periodo, poteva vantare già un 70% delle prenotazioni.
Per far fronte a questa situazione il governo ha deciso di intervenire inserendo nel Decreto Rilancio il bonus turismo che analizzeremo nel prossimo paragrafo, anche alla luce delle linee guida dettate dall’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore n. 237174/2020 del 17 giugno 2020[1], riepilogato in apposito comunicato stampa[2] pubblicato in pari data.
(Per approfondire…“Decreto Rilancio: tax credit vacanze”)
Bonus turismo: la Tax Credit nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
L’articolo 176 del citato decreto (Tax credit vacanze), così recita:
“1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1°luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale regionale per l’esercizio dell’attività’ turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Non si applicano limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importocorrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A”.
Verifichiamo di seguito, sulla base di quanto prescritto dalla normativa appena indicata e dalle Linee guida recentemente dettate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2020, in cosa consiste il bonus turismo in questione, i soggetti legittimati ad ottenerlo, le modalità e le prescrizioni per richiederlo ed utilizzarlo nonché le agevolazioni previste per i fornitori dei servizi.
Il decreto rilancio offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
I soggetti legittimati ad ottenerlo sono i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
L’importo del bonus turismo viene modulato secondo il numero dei componenti del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone;
- 300 euro da due persone;
- 150 euro da una persona.
Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale, tramite apposita app.
Sarà necessario essere in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica), per poterlo richiedere.
Il predetto bonus turismo:
- potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso rispetto a chi lo ho richiesto;
- potrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast);
- sarà fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi offerti. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi del prossimo anno, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il servizio (con fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso;
- potrà esser usufruito purché il pagamento del servizio avvenga senza l’ausilio di intermediari, quindi unicamente presso la struttura ricettiva e/o attraverso agenzia di viaggio e/o tour operator (anche digitali).
Al momento del pagamento dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare, che intende fruire del bonus, deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall’app o esibire il relativo QR-code.
Lo sconto dell’80% è rimborsato sotto forma di credito d’imposta ai fornitori dei servizi.
I quali perderanno l’incasso immediato, ma potranno utilizzare il credito – a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto – in compensazione nel Modello F24 e senza limiti o potranno cederlo – anche parzialmente – a terzi, anche diversi dal loro settore, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.
È importante sottolineare che, laddove venga accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, i fornitori dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato.
Spetterà quindi all’Agenzia delle Entrate provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Conclusioni
L’individuazione dei beneficiari attraverso valutazioni di reddito costituisce – chiaramente – una contaminazione sociale ad una misura squisitamente economica, di rilancio del settore turistico.
Benché consci delle sottese (immaginiamo) motivazioni poste alla base della scelta da parte del Governo di condizionare il beneficio all’ISEE, ci si chiede se – magari in fase di conversione – come risultato di una più ampia riflessione parlamentare, si possa auspicare un allargamento del bonus – eliminandone i vincoli di reddito – anche chiaramente riducendone, per motivi di copertura, la quota.
Così facendo la misura, intesa come misura economica e non sociale, consentirebbe un maggiore drenaggio di risorse verso il settore turistico così fortemente colpito dalla crisi.
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NOTE
[1] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522870/RU+237174+del+17-6-2020.pdf/d7001a95-ba1f-0299-c947-0c706adebc3c
[2] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/comunicato-stampa-del-17giugno-2020
A cura di di Vincenzo Mirra
Venerdì 19 giugno 2020