Stanti le disposizioni contenute nel DPCM 10/04/2020 relative all’individuazione delle attività che sono proseguite nel trascorso periodo emergenziale fino alla data del 3 maggio 2020, per le altre imprese, come sappiamo, è stato imposto un fermo.
In questo periodo, per queste attività, si è reso dunque utile emettere i c.d. buoni corrispettivo.
Esaminiamo in dettaglio in cosa consistono.
Come noto con il DPCM 10/04/2020 (che ha sostituito il D.M. del MISE del 25/03/2020 e il DPCM 22/03/2020) sono state individuate le attività ritenute strategiche ed essenziali, che sono proseguite anche nel periodo emergenziale fino al 3 maggio 2020. Le attività escluse non hanno potuto, pertanto, esercitare la propria attività ed è risultato utile, per esse, in questo periodo, ricorrere all’emissione di buoni corrispettivo.
Legislazione dei buoni corrispettivo (“voucher”)
Ai sensi dell’art. 6-bis, D.P.R. n. 633/1972, per buono-corrispettivo (o “voucher”) s’intende:
“uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
A norma dell’art. 6-bis del Dpr 633/1972 si definisce «buono-corrispettivo» lo strumento accettato «come corrispettivo» (anche parziale) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
Per essere definito tale, sullo strumento medesimo (oppure nella relativa documentazione) deve essere riportata almeno una delle seguenti informazioni:
- l’indicazione dei beni da cedere o dei servizi da prestare;
- le identità dei potenziali cedenti o prestatori;
- le condizioni generali di utilizzo del buono medesimo.
Buono corrispettivo
Strumento che:
- contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo/parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni/prestazione di servizi;
- indica sullo stesso o nella relativa documentazione:
- i beni/servizi da cedere o prestare;
o - le identità dei potenziali cedenti/prestatori; nonché le condizioni generali di utilizzo dello stesso
- i beni/servizi da cedere o prestare;
Esclusioni
Sono esclusi dalla definizione di buono-corrispettivo i:
- buoni pasto,
- titoli di trasporto,
- biglietti per cinema e musei,
- francobolli,
- servizi di telecomunicazione,
- strumenti di pagamento (carte prepagate).
Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 141/2018
“In ossequio al considerando 6 della direttiva, i buoni corrispettivo devono essere distinti dagli strumenti di pagamento, esclusi dall’ambito di applicazione della presente disciplina in quanto già aggetto di una specifica direttiva.
La distinzione tra un buono-corrispettivo e uno strumento di pagamento si fonda sull’esistenza o meno di un diritto a ricevere beni o servizi; più precisamente, gli strumenti di pagamento si distinguono dai buoni corrispettivo in quanto non includono tale specifico diritto ma hanno l’unica finalità di effettuare il pagamento”.
Inoltre in base ai “consid