Il Decreto Cura Italia, emanato per far fronte all’emergenza COVID-19, ha introdotto una serie di sospensioni dei termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso, che sono state oggetto di pronte indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La recente conversione in legge ci spinge a soffermarci sulla questione della sospensione dell’attività degli enti impositori.
Sospensioni dei termini dopo la conversione in legge del DL Cura Italia: premessa
Il D.L.n.18/2020 – cd. Cura Italia -, emanato per far fronte all’emergenza COVID-19, ha introdotto una serie di sospensioni dei termini che investono i versamenti, gli accertamenti ed il contenzioso, che sono state oggetto di pronte indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 4/E/2020, n. 5/E/2020, n. 6/E/2020, 7/E/2020, e 8/E/2020. Attesa la conversione del D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) in L. n. 27 del 24 aprile 2020, in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 (S.O.n.16), in questo nostro intervento puntiamo l’attenzione sulla travagliata sospensione dell’attività degli enti impositori.
Sospensioni dei termini: l’originaria norma del D.L. n. 18/2020
L’originario art.67, comma 4, del D.L.n.18/2020, prevedeva che:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Come rilevato nel corpo della circolare n. 8/E/2020 (punto 2.1), la norma rinviava all’art.12 del D.Lgs.n.159/2015, il cui comma 2 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i qu