La sanificazione degli uffici non sconta l’IVA con inversione contabile

di Nicola Forte

Pubblicato il 13 maggio 2020

L’attività di sanificazione, da tenere distinta da quella di semplice pulizia, in quanto tale, non è assoggettata al regime IVA dell’inversione contabile.
Il DL Cura Italia è a riguardo intervenuto prevedendo un credito d’imposta per le spese di sanificazione pari al 50% del totale di spesa sostenuto da esercenti attività di impresa, e esercenti arti e professioni, per il solo anno 2020. Il decreto di maggio amplierà l’ambito di applicazione del credito?

sanificazione uffici ivaLa sanificazione degli uffici, studi e aziende, è una delle prestazioni più richieste durante questo periodo emergenziale. Le attività si stanno riavviando progressivamente, e per tale ragione tale attività fruisce di un mercato che è in continua espansione. L’attività di sanificazione non deve essere “confusa” con quella di pulizia. Pertanto, in tale ipotesi non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile IVA di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

La fattura deve esporre l’Iva addebitata in via di rivalsa al cliente che fruisce della prestazione.

L’art. 64 del decreto Cura Italia, convertito dalla Legge n. 27/2020, prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta.

Il beneficio spetta sia agli esercenti attività di impresa, ma anche agli esercenti arti e professioni.

Il credito di imposta può essere calcolato su un massimale di spesa fino a 20.000 euro.

Le spese che fanno sorgere il diritto al credito di imposta sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro purché documentate.

Il beneficio è per ora circoscritto al solo anno 2020.

Nel prossimo decreto di maggio, lo stesso credito di imposta dovrebbe essere previsto per gli enti del terzo settore anche se non esercitano alcuna attività commerciale, quindi anche laddove non siano in possesso del numero di partita Iva.

 

L’attività di sanificazione

Le prestazioni in rassegna possono essere poste in essere da soggetti che erogano servizi di pulizia, con la possibile promiscuità dell’addebito dei relativi compensi riguardanti sia le prestazioni di pulizia, sia quelle di sanificazione.

Queste prestazioni sono sempre più frequenti a causa del protocollo sottoscritto in data 14 marzo, per la ripresa delle attività dopo il periodo di “chiusura”.

Il protocollo è stato seguito anche da numerose ordinanze che impongono la sanificazione degli ambienti di lavoro in alcuni casi giornaliera.

 

Sanificazione degli uffici e IVA: l’inversione contabile

Con riferimento alle prestazioni di pulizia, effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, si applica l’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a – ter) del D.P.R. n. 633/1972.

La fattura non reca l’addebito dell’Iva.

Il soggetto committente, sia esso impresa o esercente arti o professioni, integra la fattura indicando, la base imponibile, l’aliquota, e l’Iva.

Il documento è annotato sia nel registro degli acquisti, ma anche in quello delle fatture.

Si pone così il problema di fornire una corretta definizione della prestazione di sanificazione per comprendere se la stessa possa essere inclusa nei servizi di pulizia o debba essere tenuta distinta da questa.

Il riferimento è costituito dall’art. 1, comma 1, lett. e) del DM industria n. 274/1997.

La disposizione citata definisce la sanificazione come un complesso di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

L’intervento, quindi, è collegato all’attività di pulizia, ma nella sostanza si tratta di una prestazione i cui contenuti sono diversi, o perlomeno non equivalenti.

Le attività di pulizia soggette all’applicazione dell’inversione contabile sono comprese nei codici Ateco 81.21.00 e 82.22.02.

Non sono comprese, però, le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, che restano soggette all’applicazione dell’Iva con i criteri ordinari, quindi con l’esposizione del tributo.

Le indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con le Circolare n. 14/E e n. 37/E del 2015.

Conseguentemente, se la prestazione avesse per oggetto esclusivamente l’attività di sanificazione non troverà applicazione l’inversione contabile.

Invece, se la fattura riguardasse, indistintamente, le prestazioni di pulizia e di sanificazione l’iva dovrà essere correttamente esposta nel documento.

 

A cura di Nicola Forte

Mercoledì 13 maggio 2020