Riduzione del canone di locazione si registra via mail

E’ possibile registrare la modifica contrattuale mediante invio di Pec o e-mail all’Agenzia Entrate, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia stessa.

Se proprietario e conduttore si accordano per la riduzione del canone di locazione a causa dell’emergenza sanitaria possono registrare la modifica contrattuale mediante Pec o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia.

Con la registrazione si comunica la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di Registro (se dovuta – esempio con cedolare secca non è dovuta) e delle imposte dirette (Irpef o cedolare secca), senza pagare le imposte di registro e bollo,

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Modalità operative per comunicare riduzione del canone

Alla richiesta di registrazione, da inviare tramite posta elettronica all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione modificata, il contribuente dovrà allegare:
– la scansione dell’accordo di riduzione;
– il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47, Dpr n. 445/2000) di essere in possesso degli originali (e l’impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale),
– copia del documento di identità del richiedente;
– indicare i propri riferimenti per essere contattato;
– dovrà inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).

E dopo…

L’ufficio effettuerà la registrazione della riduzione del canone e ne comunicherà gli estremi all’interessato.

In ogni caso non sussiste l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone
ed è possibile procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19. La registrazione di questa tipologia di contratti, analogamente agli altri adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, rientra nella sospensione prevista dall’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl “Cura Italia”. Pertanto, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.

Da Agenzia delle Entrate

20 maggio 2020