Dati falsi negli studi di settore

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 14 maggio 2020

L’Agenzia delle entrate, una volta che ha proceduto con una attività di controllo sui dati di bilancio e della contabilità, è libera di scegliere quale metodo di contestazione utilizzare.

Dati falsi negli studi di settoreStudi di settore: falsità sullo scostamento tra dati contabili e dati rilevati nel quadro RS del Modello Redditi

L’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto ad attività di controllo sui dati di bilancio e contabilità, è libera di scegliere quale metodo di contestazione utilizzare.

Di diverso avviso risultava l'opposta tesi della contribuente secondo la quale, una volta che l'Ufficio avesse documentato la falsificazione della documentazione relativa agli studi di settore, l'accertamento non avrebbe potuto avere luogo sulla sola base del mero scostamento dei ricavi dichiarati da quelli presunti secondo gli studi di settore, dovendo l'Ufficio optare necessariamente per l'accertamento ordinario.

Il fatto

Una Srl ha impugnato un avviso di accertamento riferito a IRES, IRAP e IVA, con il quale, a seguito di invito al contraddittorio per discutere degli studi di settore di cui all'art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e di una successiva verifica fiscale (con «accesso breve» o istantaneo, finalizzato all'acquisizione di documentazione), nel corso della quale si esibivano diversi documenti contabili, si contestava la falsificazione degli studi di settore, in forza della acquisizione dei dati contabili e di bilancio acquisiti a seguito dell'accesso breve.

 

Decisione

Accertamento sulla base degli studi di settore: rileva l’omessa annotazione del valore dei beni strumentali e diversa indicazione dei valori indicati nel quadro RS del modello di dichiarazione come falsificazione degli stessi studi di settore.

E si tratta di un elemento di presunzione grave, con l’onere di prova contraria del contribuente.

Nel caso di specie, l’accertamento non è stato basato sul mero scostamento dallo studio di settore, bensì sulla ulteriore circostanza in fatto della accertata falsità dello studio di settore, rilevata dal giudice di appello, circostanza che costituisce specifico elemento indiziario con valenza presuntiva data la sua gravità e pregnanza, come accertato dal giudice di appello.

In tale caso, l'accertamento non è, in realtà, scaturito dal mero scostamento degli indici parametrici, ma da un elemento presuntivo acquisito nel corso del contraddittorio, anche formalizzato nelle forme dell'accesso breve.

In conclusione, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8712 dell'11 maggio 2020, ha rigettato il ricorso del contribuente, condannando la Srl al pagamento delle spese processuali.

 

A cura di Vincenzo D'Andò

Giovedì 14 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico