Nel presente intervento esamineremo alcune peculiarità del bilancio delle holding industriali, attraverso una approfondita analisi di varie situazioni che si possono presentare tra le quali:
I finanziamenti nei confronti di delle società appartenenti al gruppo
I finanziamenti verso terzi ed il costo ammortizzato
Bilancio holding industriali: il finanziamento alla società controllata
I finanziamenti infragruppo cui trova applicazione il principio di derivazione rafforzata
La detenzione di partecipazioni non di controllo e altre diverse situazioni
Bilancio delle holding industriali: premessa
La Relazione al D.Lgs. 136/2015 relativo ai bilanci degli intermediari finanziari, segnala che i soggetti che esercitano attività finanziaria possono essere suddivisi, relativamente al bilancio di esercizio, in tre gruppi:
- i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93, nonché società capogruppo dei gruppi bancari;
- gli operatori del microcredito (art. 111 del DLgs. 385/93) e confidi minori (art. 112-bis del DLgs. 385/93);
- gli altri soggetti che non svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico, come le holding di partecipazione e le banche d’affari (merchant bank), non iscritti in alcun albo o elenco e non sottoposti ad alcuna forma di controllo.
Il primo gruppo redige il bilancio secondo gli IFRS.
Il secondo, invece, redige il bilancio secondo le disposizioni del DLgs. 136/2015.
L’ultimo gruppo, infine, che è quello che interessa la nostra analisi, redige il bilancio secondo il codice civile e il DLgs. 139/2015.
In tema di intermediari finanziari, la circolare Assonime 24.7.2019 n. 16 (§ 1.2 e 2.1) ha rilevato che tra i soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile e il DLgs. 139/2015 vi sarebbero tutte le holding di partecipazione e quindi anche le holding finanziarie.
Si crea quindi la particolarità che questi soggetti predispongono il bilancio secondo il codice civile ma devono applicare i principi contabili IFRS.
La questione, ad ogni modo, non interessa le holding industriali.
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La forma del bilancio ed il principio della derivazione rafforzata
Esistono tre tipologie di bilancio:
- ordinario;
- abbreviato;
- delle micro imprese.
Le soglie per valutare la forma del bilancio da adottare sono indicate nella successiva tabella.
Tabella n. 1 – le soglie per l’adozione delle forme di bilancio
Limiti dimensionali |
Micro imprese |
Bilancio abbreviato |
Bilancio ordinario |
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale |
≤ 175.000,00 euro |
≤ 4,4 milioni di euro |
> 4,4 milioni di euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
≤ 350.000,00 euro |
≤ 8,8 milioni di euro |
> 8,8 milioni di euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio |
≤ 5 unità |
≤ 50 unità |
> 50 unità |
L’art. 2435 bis comma 1 stabilisce che il bilancio in forma abbreviata può essere redatto qualora la società, che non deve aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, si trovi nel primo esercizio o qualora, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei limiti indicati nella tabella.
L’art. 2435 ter comma 1 prevede che sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella tabella.
Possiamo rilevare da subito come la holding industriale sarà qualificata generalmente come micro impresa in quanto, se ragionevolmente supererà la soglia dell’attivo, difficilmente supera il volume dei ricavi e generalmente non è strutturata con dipendenti.
Queste soglie non sono rilevanti solo ai fini della forma del bilancio da adottare in quanto esplicano effetti anche sulla rilevanza fiscale dei valori emergenti dai principi contabili adottati sul piano civilistico.
L’art. 83 comma 1 del tuir, infatti, sancisce il principio di derivazione rafforzata, in base al quale, per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili.
In sostanza, il principio di derivazione rafforzata trova applicazione ordinariamente per tutte le holding industriali, eccezion fatta per quelle che sono qualificate come micro imprese.
Come abbiamo avuto modo di rilevare, in base all’art. 2435 ter comma 1 cc, sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per quanto concerne il riferimento all’art. 2435 bis, segnaliamo che la norma fa riferimento alle società di capitali non quotate.
Riprendendo considerazioni già svolte, poiché per essere considerate micro imprese è necessario non superare due dei tre limiti indicati nella norma, è ragionevole attendersi che le holding siano, nella maggioranza dei casi, delle micro imprese.
Ciò in quanto se il limite patrimoniale è facilmente sperabile, risulta alquanto arduo per una holding superare il limite dei 350 mila euro di ricavi o i 5 dipendenti in media.
La presenza dei dipendenti nella holding è rara.
Inoltre, la presenza di ricavi postula che la holding si