L'approvazione del bilancio al 31/12/2019

E’ tempo di fissare la data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019, vediamo cosa occorre fare

Covid-19: è tempo di fissare la data dell’assemblea di approvazione del bilancio

Il Covid-19 è un fatto successivo al 31 dicembre 2019 e pertanto, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori del bilancio al 31 dicembre 2019, non evidenziando condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Pertanto l’emergenza sanitaria COVID-19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, non può comportare l’obbligo di predisposizione del test di impairment.

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In altri termini, l’OIC 9 richiede che, ai fini della determinazione del valore d’uso, gli amministratori tengano conto dei flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019).

Ciò è coerente con il modello contabile che l’OIC 9 ha previsto per individuare, nel rispetto del postulato della competenza, eventuali perdite durevoli di valore.

 

L’organo amministrativo, che ha tenuto (ovvero, ha dovuto tener conto) conto dei tempi allungati dal Coronavirus, è ora alle prese con la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 c.c. che andrà approvato dall’assemblea dei soci nel maggior termine di 180 giorni.

Sulla base dell’art. 106 del D.L. 18/2020 le società possono, infatti, usufruire di un maggior termine rispetto a quello ordinario di fine aprile, a prescindere dalla presenza nello statuto sociale di una clausola che consente di differire a 180 giorni la data per la convocazione dell’assemblea che deve approvare il bilancio di esercizio, oppure dal ricorrere di particolari motivi descritti nell’art. 2364 c.c..

Il suddetto decreto è intervenuto anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti.

È stabilito, infatti, per tutte le società che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le società di capitali potranno, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In relazione alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 e alle diverse disposizioni statutarie (comma 2, del citato art. 106).

Analoghe disposizioni riguardano anche per le banche popolari, le banche di credito cooperativo e le assemblee condominiali.

Si ricorda che le regole su codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società, e l’applicazione dei c.d. indici di allerta hanno subito un rinvio a settembre del 2021.

Tuttavia, tale differimento non riguarda l’obbligo, a carico dell’organo amministrativo, di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi.

 

Tipologia di bilanci

Le disposizioni del codice civile attribuiscono alle società tre differenti tipologie di bilancio, in relazione ai seguenti parametri:

– bilancio “facilitato” per le micro-imprese;

– bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;

– bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni.

 

Attivo di bilancio

fino a Euro

Ricavi fino a
Euro

N.ro medio
dipendenti fino a

Bilancio micro-imprese

Stato patrimoniale e conto economico

175.000

350.000

5

Bilancio abbreviato

Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa

4.400.000

8.800.000

50

Bilancio ordinario

Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione

oltre

4.400.000

oltre

8.800.000

oltre

50

Nota:

Per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese, due su tre di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi.

 

Termini ampliati per l’approvazione del bilancio

Adempimento

Scadenza prorogata

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 29 maggio 2020

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 29 maggio 2020

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 13 giugno 2020

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 28 giugno 2020

 

Deposito dei bilanci

Come si ricorderà, il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020, ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), in relazione agli adempimenti verso le Camere di commercio.

 

Approvazione dei bilanci e svolgimento delle assemblee con nuove regole

In particolare, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, viene consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica.

La norma, spiega il MiSE, trova applicazione nei confronti delle società per azioni e a responsabilità limitata, nonché delle cooperative regolate sul modello delle S.p.a. o delle S.r.l.

 

Niente proroga per il deposito dei bilanci

Nonostante la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee, secondo il MiSE, il decreto Cura Italia non incide sui termini previsti per il deposito presso il Registro delle imprese dei bilanci e degli atti collegati, disciplinati dall’art. 2435 c.c..

Non essendo stata modificata quest’ultima disposizione, il termine di deposito ordinario resta di conseguenza di 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Dunque, il termine ultimo di adempimento rimane quello di depositare il bilancio entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Una volta approvato il bilancio da parte dell’assemblea, vi è l’obbligo del deposito da parte della stessa presso il Registro delle Imprese in via telematica.

I documenti da depositare sono:

– Copia del bilancio;

– Relazioni di cui agli artt. 2428 c.c. (Relazione sulla gestione) e 2429 c.c. (Relazione dei sindaci);

– Verbale di approvazione dell’assemblea o del Consiglio di sorveglianza;

– Elenco dei soci, con riferimento alla data di approvazione del bilancio ed indicazioni del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni stesse, nel caso in cui vi siano state delle variazioni della compagine sociale durante l’anno. Tale documento non deve essere presentato dalle Srl.

Il bilancio deve essere depositato in formato elettronico (XBRL) ad eccezione degli allegati che devono essere depositati in formato Pdf/Archive (pdf/A).

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Pagamento delle imposte

La scelta della data dell’assemblea influenzerà anche il termine in cui effettuare il pagamento delle imposte e, dunque, del saldo 2019 e del primo acconto 2020 di IRES e IRAP.

In particolare:

– se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia nei 120 giorni, il versamento del saldo dovuto, in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 giugno), fermo restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni (31 luglio), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

L’acconto IRES deve essere versato secondo le seguenti scadenze:

– in un’unica rata entro il 30 novembre se l’importo dell’acconto IRES non è pari o superiore a 257,52 euro;

– in due rate, entro il 30 giugno e 30 novembre se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.

– se le società approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare le imposte a saldo entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Anche tali soggetti possono beneficiare del differimento al 30° giorno successivo a quello sopra indicato, con applicazione dello 0,40%.

Nel caso di mancata approvazione del bilancio:

– se una società S.r.l., con esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2019, non approva il bilancio entro il 29 aprile 2020 (120 giorni anno bisestile), le imposte (IRES e IRAP) dovranno essere comunque versate entro il 30 giugno 2020;

– nel caso di un bilancio non approvato nel termine di 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato comunque entro il 30 del mese successivo a quello in cui doveva essere regolarmente approvato il bilancio.

 

Conclusioni

Come conclude l’OIC nel comunicato del 5 maggio 2020 (si veda nel “Diario fiscale del 6 maggio 2020”), considerato che, ai sensi dell’OIC 29, il COVID-19 è un evento successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, ne consegue che:

– il Covid-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;

– qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione;

– ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il Covid-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.

Approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore: Le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese che ai sensi del paragrafo 30 dell’OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.

L’approccio semplificato, infatti, condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base.

 

Vincenzo D’Andò

7 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico