L’articolo del codice civile “Riduzione del capitale per perdite” è uno di quelli che, in una società, non si vorrebbe mai essere costretti ad esaminare, per gli obblighi e le responsabilità che nascono per amministratori e sindaci/revisori.
In questo periodo di emergenza anche economica, causata in particolare dal CoronaVirus, purtroppo bisognerà fare i conti con questa casistica.
In questo intervento analizziamo quali sono i rimedi previsti dal decreto liquidità per evitare che la stretta applicazione delle norme del Codice provochi ulteriori difficoltà al mondo imprenditoriale.
Sospensione copertura perdite
Riduzione del capitale per perdite: la norma generale
L’art. 2446 c.c., rubricato “Riduzione del capitale per perdite”, è uno di quegli articoli del codice civile che, in una società, non si vorrebbe mai essere costretti ad esaminare.
In questo periodo “di guerra contro un nemico invisibile”, purtroppo bisogna fare i conti, verificandosi i presupposti, anche con questo articolo ed il successivo.
Ebbene, le norme ivi contenute sono ben codificate per le SPA (per le SRL, occorre fare riferimento all’art. 2482-bis c.c.) e dispongono quanto segue:
nel primo comma:
- gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono “senza indugio” convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, in occasione della diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- l’organo amministrativo deve predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione;
- la suddetta relazione e le conseguenti osservazioni devono rimanere depositate in copia nella sede della società a partire da 8 giorni prima dell’assemblea (naturalmente, di prima convocazione), per consentire ai soci di informarsi opportunamente;
- a parte gli altri adempimenti che devono essere espletati durante l’assemblea (lettura della relazione, intervento del presidente del collegio sindacale, ecc.), gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione;
nel secondo comma:
- l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza, che approva il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui la perdita di oltre un terzo è stata accertata, deve verificare se la stessa perdita risulti o meno diminuita a meno di un terzo (ovviamente, si tratta di propedeutici adempimenti a carico, in primis, dell’organo amministrativo e, conseguentemente, dell’organo di controllo che, già durante l’esercizio, deve essersi mosso, in maniera più attiva, per seguire più da vicino l’involuzione economica e finanziaria della società).
Nella malaugurata ipotesi che la perdita non si sia ridotta a meno di un terzo, la stessa assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- qualora l’assemblea o il consiglio di sorveglianza non dovessero adempiere a detto obbligo civilistico, l’organo amministrativo e quello di controllo, ovvero il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in proporzione alle perdite risultanti dal bilancio;
- il tribunale, dopo aver sentito il pubblico ministero, emette un decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto, quale obbligo a carico degli amministratori, nel registro delle imprese;
nel terzo comma:
- se la SPA ha emesso azioni senza valore nominale, lo statuto, oppure una modifica allo stesso o un’apposita deliberazione, assunta con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, possono stabilire che la predetta riduzione del capitale sia deliberata dal consiglio di amministrazione. In questo caso, si fa ricorso all’art. 2436 c.c. (Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito).
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