Al fine di fronteggiare la situazione straordinaria ed urgente determinata dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus sussistono modalità semplificate di svolgimento delle attività di registrazione atti?
L’atto inviato per e-mail deve comunque essere portato in originale in ufficio una volta terminato il periodo di emergenza?
La proroga dei termini di prescrizione e decadenza vale anche per l’imposta di registro? Sussiste, a tal riguardo, un “ripensamento” di questa proroga in fase di conversione del D.L. 18/2020?
Registrazione atti e proroga dei termini di prescrizione e decadenza: modalità semplificate
E’ noto che attualmente sussistono semplificazioni nello svolgimento delle attività[1], dirette a privilegiare la relazione “a distanza” sia con l’utenza, tramite contatto telefonico o per via telematica, sia tra gli operatori.
In tal modo si garantisce alla collettività la fruizione dei servizi essenziali riducendo al minimo gli accessi fisici in ufficio.
Per la domanda di servizi, il contribuente presenta preferibilmente via e-mail, PEC o tramite i Servizi telematici dell’Agenzia[2] la richiesta, corredandola della documentazione necessaria e indicando i propri riferimenti per i contatti successivi, strumentali alla conclusione della pratica.
Il contribuente autocertifica inoltre di essere in possesso dell’originale dei documenti inviati all’Agenzia delle Entrate.[3]
L’operatore dell’ufficio esamina la domanda, contatta eventualmente il contribuente, tramite gli stessi canali, per acquisire ulteriori elementi, ad esempio, per completare l’istruttoria o per riscontrarne la provenienza, conclude la lavorazione con l’ausilio degli applicativi di supporto necessari (operazionali, NSD, etc.), e fornisce al contribuente l’esito utilizzando lo stesso mezzo di contatto[4].
L’articolo 67, al comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
La disposizione predetta non incide sul prosieguo, con modalità agile, delle attività interne, preparatorie o istruttorie – che peraltro, in genere, non comportano uno scambio diretto con il contribuente a meno che non si tratti di rispondere a delle specifiche istanze da questi presentate, che ben possono essere espletate anche in periodo di sospensione dei termini.
La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.
Registrazione atti: le previsione del Decreto Cura Italia
Secondo la previsione di cui all’articolo 62 del Decreto Cura Italia «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale,