Le novità del Decreto Liquidità imprese nel processo tributario

Il Decreto Liquidità Imprese, in vigore dal 9 aprile 2020, è intervenuto anche sui “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”: in particolare, prevede la proroga del termine di sospensione, già disposto dal Decreto Cura Italia, delle udienze nonché del decorso dei termini procedurali fino all’11 maggio 2020 e, conseguentemente, lo spostamento del termine iniziale al 12 maggio 2020 del periodo previsto per adottare le misure organizzative nei diversi uffici giudiziari.
Approfondiamo in questo contributo le principali misure in tema di contenzioso tributario

decreto liquidità processo tributario1. Il “Decreto Liquidità imprese” nel processo tributario

L’art. 36 del decreto liquidità in ambito di processo tributario (“Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”), proseguendo la distinzione già effettuata dall’art. 83 del c.d. “Decreto Cura Italia”, suddivide le misure urgenti in due fasi temporali distinguendo un primo periodo che va dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 ed un secondo periodo che va dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020.

E invero, la citata norma, al comma 1 estende per ulteriori 26 giorni il periodo di sospensione già precedentemente stabilito dall’art. 83 del “Decreto Cura Italia” che aveva, appunto, posto la data del 15 aprile quale termine finale di sospensione delle udienze e dei termini procedurali.

Tale periodo di 26 giorni, previsto dall’art. 36 qui in esame, si somma, dunque, ai 38 giorni (9 marzo – 15 aprile) già previsti con il “Decreto Cura Italia”.

Di conseguenza, alla luce del combinato disposto degli artt. 83 D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e 36 D.L. 23/2020 (c.d. “Liquidità Imprese”), il periodo totale di sospensione dovrà calcolarsi dal 9 marzo all’11 maggio 2020, per un totale di 64 giorni.

Detto periodo di sospensione si applica non solo alle udienze – per le quali deve essere disposto il rinvio d’ufficio – ma anche a tutti i termini procedurali (presentazione ricorso introduttivo, controricorso, depositi, impugnazioni, etc.).

A titolo esemplificativo, dunque, per il calcolo del nuovo termine di impugnazione di un atto impositivo i cui termini ordinari di impugnazione (60 gg.) scadono nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, occorrerà sommare ai 60 giorni ordinari i 64 giorni di sospensione COVID-19.

In seguito alla proroga dei termini di sospensione delle udienze e dei termini processuali, si è reso necessario spostare il termine iniziale del periodo previsto per la c.d. “fase 2”.

A riguardo, il comma 2 dell’art. 36 cit. sposta alla data del 12 maggio 2020 (anziché 16 aprile 2020, come inizialmente previsto dall’art. 83 “Decreto Cura Italia”) il giorno iniziale del periodo da cui riprenderanno le udienze (non solo quelle indifferibili di cui all’art. 83, co. 3 Decreto Cura Italia) e ricominceranno a decorrere tutti i termini procedurali.

Per tale fase, è prevista l’adozione di misure organizzative elencate all’art. 83, co. 7, Decreto Cura Italia che potranno essere disposte dai capi degli uffici giudiziari; tra le varie misure organizzative è, peraltro, previsto lo svolgimento da remoto delle udienze nel rispetto del contraddittorio e dell’effettiva partecipazione delle parti.

Tanto premesso:

  • nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale si intendono sospese tutte le udienze – per le quali, dunque, deve essere disposto il rinvio d’ufficio, salvo i casi espressamente previsti dall’art. 83, co. 3, D.L. 18/2020- nonché tutti i termini per il compimento degli atti processuali;
  • nel periodo successivo – dal 12 maggio al 30 giugno- i capi degli uffici giudiziari potranno adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessari per consentire il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie.

In merito alla sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, si evidenzia che la sospensione non ha carattere preclusivo potendo le parti comunque compiere gli atti processuali in via esclusivamente telematica e senza accesso agli uffici giudiziari.

Difatti, la ratio sottesa alla sospensione delle udienze e dei termini procedurali trova la sua fonte nelle esigenze di sicurezza pubblica con l’obiettivo di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone; ne discende, dunque, che ben possono trovare applicazione modalità alternative di compimento dei suddetti atti come, appunto, le modalità telematiche.

Si evidenzia che per ciò che attiene al compimento di atti in modalità esclusivamente telematiche, mentre con il Decreto Cura Italia tale ipotesi era limitata solo a quei procedimenti già facoltativamente incardinati con modalità telematica prima del 1° luglio 2019 ovvero per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 (data in cui il PTT è divenuto obbligatorio), di contro, con il “Decreto Liquidità alle Imprese”, l’obbligo di utilizzare le modalità telematiche è stato esteso a tutte le controversie tributarie, anche a quei giudizi iniziati con modalità analogiche.

Sul punto, l’art. 29 “Decreto Liquidità alle Imprese” ha previsto che:

<<Gli enti impostori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. (…)>>.

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A cura di Maurizio Villani e Antonella Villani

Sabato 18 aprile 2020

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