Come regolarizzare l’errata applicazione del regime forfetario e la conseguente omessa indicazione dell’IVA sulle fatture emesse da parte di un contribuente.
Errata applicazione del regime forfetario: premessa
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Rispondendo agli interpelli n. 499/2019 e n. 500/2019 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’errata applicazione del regime forfetario da parte di un contribuente e la conseguente omessa indicazione dell’IVA sulle fatture emesse, può essere regolarizzata tramite:
- emissione e trasmissione al committente di una “nota di variazione in aumento” ad integrazione della fattura originaria. Operativamente si deve addebitare a titolo di rivalsa l’IVA da versare, ed esporre l’eventuale ritenuta d’acconto;
- emissione e trasmissione al committente di una “nota di variazione in diminuzione” al fine di stornare integralmente la fattura originaria e contemporanea emissione e trasmissione di una nuova fattura, sostitutiva della/e precedente/i, comprensiva dell’IVA di rivalsa e della eventuale ritenuta d’acconto.
Con la citata risposta a interpello n. 500/2019 l’Ufficio ha, inoltre, evidenziato quale comportamento tenere in presenza di mancato pagamento dell’IVA da parte del committente e di mancata esposizione della eventuale ritenuta d’acconto nella/e fattura/e sostitutiva/e emessa/e dal contribuente.
In particolare, è stato precisato che:
- il cedente/prestatore deve provvedere, in ogni caso, al pagamento dell’imposta addebitata a titolo di rivalsa;
- in caso di mancato incasso dell’IVA, il cedente/prestatore deve avviare un procedimento esecutivo nei confronti del cessionario/committente e solo in caso di infruttuosità di detto procedimento sarà possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per l’importo non incassato.
Per quanto attiene, invece, alla ritenuta d’acconto esposta nella fattura integrativa/sostitutiva, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 499/500, ha rilevato che il mancato pagamento di detta ritenuta d’acconto da parte del committente-sostituto esclude la possibilità che il prestatore – sostituito maturi il relativo credito IRPEF da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi.
Il regime forfetario
Con l’intento di superare le problematiche derivanti dall’esistenza di più regimi fiscali agevolati, destinati a contribuenti con caratteristiche simili, il Legislatore con l’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2015 ha introdotto il regime forfetario.
Un regime fiscale agevolato che può essere adottato da persone fisiche:
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- in possesso di specifici requisiti.
Dal 2015, anno della sua introduzione, il regime forfetario è stato ogge