Codice della crisi impresa differito al 1 settembre 2021 e altre disposizioni temporanee fissate dal Decreto Liquidità

Codice della crisi impresa, perdite delle società, finanziamenti alle società, ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, metodo previsionale acconti 2020, concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

disposizioni temporaneeDifferimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’art. 5 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (cd. decreto liquidità), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, differisce al 1 settembre 2021 il Codice della crisi d’impresa.

Ecco, in particolare, cosa prevede tale articolo 5: all’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

 

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale delle società

L’art. 6 del Decreto Legge n. 23/2020 prevede che dalla data di entrata in vigore (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Sono gli articoli che trattano della riduzione del capitale sociale delle società.

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

 

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

In base all’art. 7 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il criterio di valutazione viene specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Dette disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Ricordiamo che il termine per l’approvazione del bilancio 2019 è stato prorogato==>

 

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Secondo l’art. 8 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi. Lo dispone l’art. 9 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020.

 

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

L’art. 10 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 dispone che tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

 

Acconti giugno e novembre

Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non é inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art. 20 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020).

 

Certificazione Unica 2020

Per l’anno 2020, il termine di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 viene prorogato al 30 aprile (art. 22 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020).

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 10 aprile 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico