Bonus Baby-sitting per Covid-19: condizioni e richiesta

I genitori lavoratori che non vogliano o non possano accedere al congedo parentale istituito dal Decreto Legge n. 18/2020 possono in alternativa accedere a un contributo per l’accesso ai servizi di baby-sitting (avvalendosi del libretto famiglia) che può arrivare a un importo massimo di 600 euro (o di 1000 euro, ma solo in specifici casi).
Una piccola guida alla richiesta

Bonus Baby-sitting per Covid-19Bonus Baby-sitting: l’alternativa al congedo

Come noto, l’articolo 23 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto uno specifico congedo indennizzato allo scopo di permettere ai lavoratori che siano anche genitori, di prestare le dovute cure ai figli minori durante la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come disposto da parte del DPCM del 4 marzo 2020.

In alternativa a tale strumento, il lavoratore avrà la possibilità di accedere ad un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sulla base di quanto specificato da parte della Circolare n. 44/2020 dell’INPS.

 

Bonus baby-sitting: le caratteristiche

Il D.L. n. 18/2020 istituisce degli specifici congedi parentali, ai quali è possibile sostituire un bonus per la fruizione di servizi di baby-sitting.

A tale beneficio possono accedere lavoratori:

  • del settore privato;
     
  • iscritti alla Gestione Separata;
     
  • autonomi non iscritti all’INPS (ai sensi del comma 9, articolo 23, D.L. n. 18/2020). In tal caso per i lavoratori iscritti a casse professionali diverse dall’INPS la domanda sarà accettata subordinatamente alla comunicazione da parte delle casse previdenziali del numero dei beneficiari, fermo restando che i soggetti in questione potranno comunque utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS allo scopo di prenotare la prestazione (in quanto la corresponsione è subordinata all’ordine cronologico);
     
  • del pubblico impiego;

per tutti i figli di età non superiore a 12 anni, e in alternativa al congedo di cui al D.L. n. 18/2020.

Si ricorda comunque che sulla base di quanto stabilito dall’articolo 23, comma 5, il limite di età di 12 anni non si applica per quanto riguarda i figli con disabilità in condizione di gravità accertata che siano:

  1. iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado;
  2. oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Le domande saranno esaminate dall’Istituto Previdenziale in ordine cronologico.

 

Bonus baby sitting: la misura

La misura comporta la corresponsione di uno specifico bonus che a seconda dei casi può avere un diverso importo massimo. Nel dettaglio, l’importo massimo spettante è pari a:

  • 600 euro, per la generalità dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla GS e del pubblico impego;
     
  • 1000 euro, per specifiche categorie di lavoratori, ossia:
     

    1. lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari;
       
    2. personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

 

Condizionalità

Questa prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non ci siano altri genitori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Il contributo baby-sitting non spetta:

  • se l’altro genitore è percettore di NASpI, cassa integrazione o indennità di mobilità;
     
  • se l’altro genitore è disoccupato o non lavoratore.

 

Modalità di corresponsione

Il bonus non viene corrisposto in contanti o comunque con modalità immediatamente liquide, ma all’atto della domanda si accederà alla procedura del cd. “libretto famiglia” per il lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Ciò significa che sarà la procedura per il lavoro occasionale a garantire il pagamento nei confronti del prestatore, per cui il bonus potrà essere richiesto per somme che siano multipli di 10 euro (infatti i titoli sono sempre pari a 10 euro l’ora).

 

Individuazione del prestatore del servizio di baby-sitting

Normalmente, per l’accesso al libretto famiglia l’art. 54-bis, comma 5, prevede che “Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”.

La norma di cui al Decreto Legge Cura Italia prevede che questa condizione non è richiesta per il bonus baby-sitting in considerazione delle difficoltà oggettive di individuare un lavoratore diverso durante l’emergenza Covid-19, cosicché sarà possibile – limitatamente al presente bonus – individuare come prestatore di servizi di baby-sitting (da remunerare con il libretto famiglia) anche lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia in corso (ovvero abbia cessato da meno di sei mesi) un rapporto di lavoro subordinato.

In tal caso l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per remunerare le ore aggiuntive svolte da un lavoratore che sia ad esempio assunto con mansioni di lavoro domestico e per assistenza e sorveglianza dei minori.

 

La domanda

La domanda di erogazione del bonus baby-sitting può essere effettuata avvalendosi di tre differenti modalità:

  • è possibile accedere al sito INPS seguendo il percorso Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Domande per prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby-sitting;
     
  • avvalendosi del contact center integrato;
     
  • avvalendosi dei patronati.

Come già anticipato, il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n 50/2017, per cui:

  • il genitore beneficiario dell’importo da destinare a servizi di baby-sitting;
     
  • il prestatore di lavoro;

devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali del sito INPS.

Per accedere alla procedura sarà necessario per entrambi:

  • avvalersi delle proprie credenziali personali;
     
  • richiedere aiuto al servizio di contact center Inps che gestirà lo svolgimento dell’attività di registrazione ed adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa;
     
  • avvalersi degli intermediari di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) oppure degli enti di patronato di cui alla L. n. 152/2001.

 

Il pagamento

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte le prestazioni, andranno in pagamento il 15 del mese stesso, con accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.

Inoltre, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di un valore pari a 10 euro l’ora, per cui l’importo richiesto deve essere necessariamente pari un multiplo di 10.

 

Vuoi approfondire? Puoi leggere:

“Bonus baby-sitting: appropriazione e inserimento delle prestazioni entro 28/02/21 – Circolare del lavoro del 21 Gennaio 2021”

“Bonus baby sitting: compilazione e invio domande on-line”

 

A cura di Antonella Madia

Venerdì 3 aprile 2020