Assistenza in Commissioni tributarie: obbligo di formazione professionale per i soggetti non iscritti in albi professionali

Assistenza in Commissioni tributarie: obbligo di formazione professionale anche per i soggetti non iscritti in albi professionali

Assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie

L’assistenza in Commissioni tributarie è affidata ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 546/1992, agli Avvocati e ai Dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo nonché ai Consulenti del lavoro, che sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato.
Si tratta di soggetti in possesso di un titolo abilitativo generale che discende ex lege dall’iscrizione al relativo Albo; essi, pertanto, non necessitano di un’autorizzazione amministrativa.

Parimenti, sono abilitati alla difesa tecnica anche gli Ingegneri, gli Architetti, i Geometri, i Periti industriali, i Dottori agronomi e forestali, gli Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri doganali che risultino iscritti all’albo di pertinenza ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 del D.lgs. 546/1992: questi ultimi soggetti limitatamente ai contenziosi che vertono sulle specifiche materie individuate all’art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992. Il loro titolo abilitativo, per i suddetti contenziosi, discende dall’iscrizione al relativo Albo; anch’essi, pertanto, non necessitano di un’autorizzazione amministrativa.

In aggiunta ai professionisti sopra elencati, sono previste ulteriori abilitazioni all’assistenza tecnica per i soggetti che, in possesso di speciali requisiti di professionalità e lavorativi, risultano iscritti in appositi elenchi, in precedenza gestiti dal MEF e dagli uffici regionali dell’Agenzia delle entrate. La riforma del 2015 ha interessato proprio la gestione e la tenuta di tali elenchi.

Il Ministero dell’Economia e Finanze, con la circolare n. 2/DF del 31 marzo 2020, fornisce istruzioni sulla nuova disciplina per l’iscrizione all’Elenco nazionale dei soggetti diversi da quelli di cui sopra, i soggetti non iscritti in albi professionali che, a partire dal 1° aprile 2020, possono essere abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie: requisiti, modalità di presentazione della domanda, nonché chiarimenti riguardanti i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione.

 

Soggetti già iscritti negli elenchi al 31 marzo 2020

I soggetti già iscritti negli elenchi al 31 marzo 2020, inseriti di diritto nell’Elenco nazionale a partire dal 1° aprile 2020, sono tenuti a trasmettere entro il 31 ottobre 2020 tramite PEC, l’apposito modulo presente sul Portale della Giustizia Tributaria, al seguente indirizzo:

istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it

In tale modulo, detti soggetti dovranno:

– dichiarare, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti prescritti per la iscrizione all’apposita sezione e l’assenza di cause di incompatibilità;

– comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);

– trasmettere una fotografia conforme ai più recenti standard ICAO ed ISO (adottati per le foto uso documento d’identità, in particolare per il rilascio del passaporto), necessaria per il rilascio della tessera di riconoscimento;

– comunicare le necessarie liberatorie al fine di prestare il consenso per la pubblicazione sul Portale dei dati personali.

Anche in tal caso, l’interessato deve utilizzare la stessa PEC indicata nel modulo.

Doveri deontologici ed obbligo di formazione

L’articolo 10 del Regolamento, recante norme in materia di dovere e deontologia, chiarisce che l’attività di assistenza tecnica del contribuente deve essere svolta in piena indipendenza e fondata sull’autonomia del giudizio intellettuale.

In particolare, il comma 2 prescrive specifiche modalità di esercizio dell’attività di assistenza tecnica, dal momento che viene richiesto che la stessa venga esercitata con coscienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

E’ richiesto, altresì, che nello svolgimento dell’attività:

– siano rispettati i principi della corretta e della leale concorrenza;

– sia assicurata la qualità della prestazione professionale anche attraverso un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Formazione e aggiornamento professionale per l’assistenza in Commissioni tributarie

Con riguardo alla formazione e aggiornamento professionale, si ritengono applicabili ai soggetti iscritti nell’Elenco nazionale i principi contenuti nell’articolo 15 del citato Codice deontologico forense, ove è stabilito che il professionista deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

In particolare, il regolamento16 luglio 2014, n. 6, del Consiglio Nazionale Forense (CNF), disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, nonché la gestione e l’organizzazione delle attività formative.

Pertanto, l’iscritto ha l’obbligo di curare la propria competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.
L’obbligo di detta formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Elenco nazionale a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo particolari situazioni oggettive di impedimento.

La Direzione della Giustizia Tributaria, in qualità di soggetto che detiene ex lege l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, promuove e coordina l’attività di formazione e di aggiornamento professionale degli iscritti, anche mediante protocolli di intesa con enti pubblici e privati previamente accreditati.

Con successive linee guida saranno definiti il contenuto dell’obbligo formativo e la determinazione dei crediti formativi, il piano dell’offerta formativa (POF), le procedure e i criteri per l’accreditamento degli enti di formazione.

L’obbligo di formazione continua per i soggetti iscritti all’elenco nazionale inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di tale adempimento può comportare, a seconda della gravità, l’adozione di provvedimenti sanzionatori.

 

Novità entrano in vigore dal 1° aprile 2020

In particolare, è stato stabilito che le disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2020 e sono state stabilite le modalità di tenuta delle cinque sezioni che compongono il nuovo Elenco unico nazionale dei soggetti autorizzati all’assistenza tecnica innanzi alle CCTT,

In sostanza, con la riforma del 2015 e l’emanazione del Regolamento di cui al D.M. n. 106/2019, il legislatore ha inteso:
– attribuire ad un unico soggetto, rappresentato dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, la competenza relativa alla tenuta delle cinque sezioni dell’elenco unico;
– istituire un sistema uniforme di regole per l’iscrizione e la tenuta del suddetto elenco, basato sui principi fondamentali mutuati dal codice deontologico forense;
– ampliare il novero dei soggetti che possono esercitare l’assistenza tecnica innanzi alle CCTT, includendovi i dipendenti dei centri di assistenza fiscale e delle relative società di servizi, nonché gli ex dipendenti degli enti impositori;
– porre delle condizioni più stringenti per l’iscrizione a talune sezioni, che riguardano il possesso di particolari titoli di studio e/o professionali;
– garantire adeguata pubblicità al nuovo Elenco unico mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

2 aprile 2020

 

Vincenzo D’Andò

Queste informazioni sono tratte dal Diario quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico