L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, manifestata con le forme previste dal codice civile, consente al contribuente di non correre rischi economici dalla sua chiamata ereditaria qualora non sia nelle condizioni di conoscere la situazione patrimoniale del defunto, al momento dell’apertura della successione.
Infatti, l’accettante ottiene l’effetto di tener distinto il proprio patrimonio da quello del defunto, scongiurando così il pericolo di pagare i debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Tale opzione non deve essere intesa come una sorta di condotta che esenta da qualsivoglia tipo di responsabilità, facendo sorgere in capo al chiamato, divenuto nelle more erede a tutti gli effetti, solamente il diritto di opporre la propria limitazione di responsabilità, una volta dimostrato di aver correttamente adempiuto le condizioni di legge.
Accettazione eredità con beneficio d’inventario
L’ordinanza della Cassazione
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione regionale pugliese che – in accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti/eredi – aveva ribaltato il verdetto di primo grado, nell’ambito di un contenzioso attivato in merito ad un avviso di accertamento con il quale si contestava loro un maggior reddito per maggiori ricavi di una società appartenuta al de cuius nella misura del 50%.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 23961/2019,nell’accogliere i due motivi di ricorso del fisco, ha messo in evidenza principi di diritto sostanziale e processuale molto importanti per gli addetti ai lavori.
In primis l’organo di nomofilachia ha ribadito che:
“chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario è a tutti gli effetti erede, ai sensi dell’art. 490 c.c., comma 2; e l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne “ultra vires hereditatis”, cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius”.
Accettazione e responsabilità dell’erede
Pertanto, l’accettazione con beneficio d’inventario non può essere minimamente intesa come una condotta che esenta da qualsivoglia tipo di responsabilità, ma rappresenta una condizione che – nel caso in cui l’Ufficio agisca per fare le proprie ragioni – dà la stura alla nascita di due interessi contrapposti: uno, quello dell’erede, tendente a valorizzare la propria limitazione di responsabilità attraverso un accertamento giudiziale della propria condizione giuridica; l’altro, quello dell’erario, teso a far accertare la sussistenza del debito tributario del “de cuius”, che diventerà esigibile
nei confronti degli eredi – semprechè residui un montante attivo in loro favore – solamente al termine della procedura di liquidazione dei debiti ereditari.
In secondo luogo i g