Le sanzioni attribuite per il mancato o insufficiente versamento dell’Imu da parte del de cuius non si trasmettono all’erede.
E’ questa la conclusione a cui perviene la Cassazione in una recente sentenza, in cui afferma che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione di norme tributarie, aventi carattere afflittivo, inquadrabili nella categoria dell’illecito amministrativo, non sono trasmissibili agli eredi.
Sanzione amministrativa non trasmissibile agli eredi: normativa
La materia in esame è regolata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 472/1997 (art. 8) dove si afferma che la sanzione amministrativa non è trasmissibile agli eredi (Cass. n. 6500/2019), riprendendo quanto previsto nell’art. 7 della Legge. 689/1981 (recante norme sulle sanzioni amministrative in materia penale) e dall’art. 8 del D.L. n. 669/1996 che di fatto ha sospeso gli oneri tributari in capo agli eredi.
L’intrasmissibilità agli eredi non significa che la violazione cessi di esplicare in ogni caso i suoi effetti con la morte dell’autore della violazione, ma l’obbligo della violazione amministrativa passa agli eredi.
A questi ultimi non possono attribuirsi sanzioni anche in caso di piano di rateizzazione ancora in corso.
A tale proposito, con la Circolare 29/E del 7 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affermato escluso che, in base all’art. 8 del D. Lgs n. 472/1997, secondo cui non si possono “ereditare” le sanzioni di natura tributaria (di natura civilistica), gli eredi provvedono al versamento delle stesse sa