Il ricorso che contiene documenti non allegati al reclamo/mediazione è valido, atteso che nessuna norma dispone l’inammissibilità per tali casistiche. Nell’articolo analizziamo i rapporti fra reclamo e ricorso.
L’art. 17 bis del D Lgs n. 546/1992 contempla il reclamo quale condizione di procedibilità del ricorso e consente il successivo deposito di documenti allegati al ricorso.
Il suddetto principio è contenuto nell’interessante sentenza n. 23523/2019 emessa dalla sezione 6^ della Corte di Cassazione.
L’art. 17 bis, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 – cosi come modificato dall’art. 10 del D L. n. 50 del 2017 -, stabilisce che per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo che può contenere una proposta di mediazione.
Il successivo comma 2 stabilisce, altresì, che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro cui deve concludersi la procedura; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1-31 agosto, art. 1 Legge n. 742/1969).
Il ricorso produce, quindi, anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Conseguentemente l’impugnazione produce, oltre agli effetti processuali e sostanziali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione il cui iter ammi