La conoscenza degli atti a contenuto impositivo e sanzionatorio e degli atti della riscossione, che causano effetti diretti, generalmente svantaggiosi, per i contribuenti, è ad essi garantita attraverso una procedura di formale notifica, finalizzata anche a consentire l’esercizio del diritto di difesa.
La notifica, oltre che a mezzo PEC (grazie alle attuali tecnologie e alla normativa più recente) può avvenire a mezzo posta.
Una recente sentenza della Cassazione ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento nel caso in cui la raccomandata informativa non sia stata recapitata al destinatario dichiarato “sconosciuto” all’indirizzo di destinazione, se il messo, all’atto della notifica dell’avviso di accertamento, ne ha constatato l’assenza semplicemente temporanea.
In tale ipotesi, la notifica si considera viziata in quanto non è possibile ritenere che siano stati effettuati tutti gli adempimenti.
Notifica dell’accertamento a destinatario sconosciuto: aspetti generali
La notifica rappresenta un momento assai delicato nel contesto dei rapporti tra contribuente e fisco, i cui problemi e vizi danno luogo a patologie dell’attività dell’amministrazione (che provvede all’iscrizione a ruolo) e dell’agente della riscossione (che si occupa della formazione e notifica della cartella di pagamento).
In via generale, la notifica delle cartelle esattoriali – per quanto disposto dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 – segue le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), secondo le quali l’atto va notificato nelle mani proprie del contribuente, ovvero presso il suo domicilio fiscale, presso il domiciliatario eventualmente indicato o, infine, a mezzo del servizio postale.
In caso di irreperibilità, o di rifiuto, da parte del contribuente, di ricevere l’atto, l’art. 140, c.p.c. impone di menzionare la circostanza nella relata di notifica; in tali ipotesi, la notificazione si considera perfezionata se sono svolte tutte le seguenti formalità:
- deposito della copia dell’atto presso la sede del comune;
- affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- spedizione dell’avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento[1].
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il luogo della notifica deve essere individuato nella sede legale o effettiva dell’ente.
Se non è stata eseguita la consegna in mani proprie, la notifica va effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente: rileva, pertanto, il luogo ove eseguire la stessa e quindi la residenza anagrafica del destinatario e non quella effettiva.
Se la ricerca presso l’abitazione del destinatario o il luogo dove questo ha l’ufficio o esercita la propria attività è improduttiva, la notificazione deve essere effettuata mediante consegna dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio, all’azienda (o, in mancanza delle predette persone, anche al portiere o al vicino di casa).
La notifica presso il domiciliatario, ex art. 141, c.p.c., è ordinariamente facoltativa rispetto ai modi “ordinari”; diviene però obbligatoria se l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, ove espressamente previsto.
Notifica a mezzo posta
La notifica può essere eseguita anche tramite servizio postale.
In tale ipotesi, i relativi adempimenti osservano le regole della legge 20.11.1982, n. 890, che prevede tale possibilità per l’ufficiale giudiziario, il messo comunale e i messi speciali autorizzati dall’Amministrazione.
Su tale disciplina è intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Cost. 23.09.1998, n. 346), limitatamente alla parte in cui non era previsto che fosse data notizia al destinatario, con raccomandata a/r, del compimento delle formalità previste e del deposito del piego, in caso di rifiuto di ricevere l’atto o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, di mancato recapito per assenza temporanea del destinatario, o – infine – di man