In caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica dell’atto tributario è valida solo previo deposito dell’atto presso la casa comunale e l’inoltro al destinatario della raccomandata e la sua effettiva ricezione, non essendo sufficiente la sola spedizione
In caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica dell’atto tributario è valida solo previo deposito dell’atto presso la casa comunale e l’inoltro al destinatario della raccomandata e la sua effettiva ricezione, non essendo sufficiente la sola spedizione.
La notifica eseguita mediante la procedura di cui all’art 140 C.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti dalla predetta norma, ivi compresa la spedizione della raccomandata al destinatario dell’avvenuto deposito (Cass. 12753/2018).
La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss del C.p.c., come previsto dall’art. 16, co 2, D.Lgs n. 546/1992. Quest’ultima norma richiama l’art. 60, co 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973, secondo cui la notifica degli atti deve eseguirsi in base alle norme contenute nel C.p.c..
E’ possibile eseguire, alternativamente a quella c.d. “brevi manu” eseguita dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale, la notifica a mezzo posta con spedizione dell’atto in plico raccom