Modifiche del Fondo centrale di garanzia alla luce del Decreto Cura Italia

ll decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, prevede una serie di strumenti per sostenere le PMI e i professionisti alle prese con i danni causati dall’emergenza epidemiologica.
In questo articolo analizziamo gli interventi del Fondo di Garanzia PMI: il Fondo potrà intervenire i modo più facile per i prossimi 9 mesi (fino al 17 dicembre 2020) per facilitare l’accesso al credito delle piccole imprese

Modifiche del Fondo centrale di garanzia alla luce del Decreto Cura ItaliaEcco le principali modifiche al Fondo Centrale di Garanzia introdotte dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020:

 

Durata

Le modiche introdotte al Fondo Centrale di Garanzia hanno validità per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Pertanto tali modifiche al Fondo Centrale di Garanzia hanno la durata fino al 17 dicembre 2020.

 

Importo massimo garantito

Per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno esaurito il plafond che ammontava a 2,5 milioni di euro.

 

Importo fino a 1,5 milioni

Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per la parte residua si continua ad applicare quanto disposto dall’attuale modello di calcolo del rating.

 

Valutazione e rating

Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.

Nella valutazione e attribuzione del rating viene escluso il modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo. 

Pertanto l’attribuzione del rating viene condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche le imprese che registrano tensioni con il sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia.

Pertanto la nuova scala di valutazione del rating è la seguente

 

Società di capitali

Punteggio modulo economico – finanziario

CLASSE DI VALUTAZIONE

FASCIA DI VALUTAZIONE RATING 

1

1

1

2

2

 

3

3

2

4

4

 

5

5

 

6

6

3

7

7

 

8

8

 

9

9

4

10

10

 

 

11

 

11

12

5

 

Società di persone e ditte individuali

Punteggio modulo economico – finanziario

CLASSE DI VALUTAZIONE

FASCIA DI VALUTAZIONE RATING 

1

1

1

2

2

 

3

3

2

4

4

 

5

5

 

6

6

3

7

7

 

8

8

 

9

9

4

 

10

 

10

11

 

11

12

5

 

Si ricorda che il rating 5 corrisponde al “Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default. Il rischio di credito è elevato”.

Pertanto non ammissibile alle agevolazioni della garanzia pubblica.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Rinegoziazione del debito

I finanziamenti ad oggi ammissibili alla garanzia pubblica sono: Finanziamenti fino a 36 mesi, Finanziamenti oltre 36 mesi, Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse le operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno, Finanziamento del rischio, Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, Operazioni Nuova Sabatini, PMI innovative.

A questa tipologia di finanziamenti si aggiungono, e quindi ammissibili alla garanzia del Fondo, anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Ciò consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità dì imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario.

Si ricorda che le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, sono tutte le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione.

 

Costo della garanzia

La garanzia è concessa a titolo gratuito rispetto la commissione una tantum dovuta al Fondo.

 

Ulteriori fondi disponibili

Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Per ulteriori approfondimenti sul Fondo Centrale di Garanzia, leggi “Riforma del Fondo Centrale di Garanzia: anomalie nella acquisizione dei dati”CLICCA QUI

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