Misure adottate da Agenzia Entrate-Riscossione a causa dell'emergenza da CoronaVirus: novità del Decreto Cura italia

Proponiamo un riassunto coordinato delle norme previste dal decreto Cura Italia in tema di Riscossione, cercando di chiarire per quali atti scattano le sospensioni previste dal Decreto. L’articolo contiene un’utilissima tabella riassuntiva.

Agenzie delle Entrate-Riscossione1. Misure adottate da Agenzia Entrate-Riscossione a causa dell’emergenza da CoronaVirus: considerazioni introduttive

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano su termini di pagamento e attività di riscossione.

Più specificamente, in tema di misure inerenti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’articolo 68 del suddetto DL, rubricato Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, prevede che:

“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.”

 

Orbene, da un’analisi della suddetta norma, emerge come il Governo abbia ridisegnato il calendario e gli adempimenti fiscali dell’Ader nel modo seguente:

  1. è stata disposta la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento (l’Ader, peraltro, con un comunicato del 20 marzo 2020, ha chiarito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.
    Altro importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è stato sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020[1]), da avvisi di accertamento e di addebito Inps, nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
    Per tale ragione, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione).

 

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi

Sabato 28 marzo 2020

 

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