Emergenza CoronaVirus: proroga Certificazione Unica 2020 al 31 marzo e altri interventi

Finalmente è stato emanato il Decreto Legge dell Governo introduce nuove misure per aiutare cittadini e imprese durante l’emergenza CoronaVirus (COVID-19).
Tra queste misure, è previsto lo slittamento della data ultima di invio della Certificazione Unica e conseguentemente anche le scadenze per il Modello 730: facciamo il punto sul calendario fiscale aggiornato e sulle misure urgenti dedicate alla cosiddetta ‘zona rossa’

proroga certificazione unicaIl nuovo Decreto per l’emergenza

L’emergenza CoronaVirus (COVID-19) non ha effetti solamente sulle abitudini e sulla salute degli italiani ma anche su questioni di tipo socio-economico.

Numerosi sono stati gli interventi effettuati da parte del Governo in modo da sopperire all’emergenza in atto: tra questi, sicuramente importante è lo slittamento di alcune scadenze in materia fiscale, stabilito dal Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, che permetteranno a chi è colpito in maniera più incisiva dall’epidemia, di adempiere correttamente.

La proroga del calendario fiscale non è riservata solamente ai cittadini residenti nelle “zone rosse”, ma è stata estesa a tutto il territorio nazionale.

 

Proroga Certificazione Unica e 730

Il secondo Decreto varato dal Consiglio dei Ministri reca importanti novità per cittadini e imprese (oltre che per i loro intermediari) per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus.

Tra questi, è importante segnalare la proroga della scadenza della Certificazione Unica 2020 e lo slittamento del Modello 730:

  • la Certificazione Unica 2020, la cui data ultima di invio era fissata al 9 marzo 2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato) è ora stata posticipata al prossimo 31 marzo 2020, assieme alla scadenza già fissata per la consegna delle Certificazioni Uniche ai lavoratori dipendenti.
    Ricapitolando: entro il 31 marzo bisognerà non solo effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche ma sarà anche necessario consegnarle ai lavoratori dipendenti dell’azienda;
     
  • con il posticipo della data ultima per l’invio per le Certificazioni Uniche, slitta conseguentemente anche la scadenza per il Modello 730.
    In particolare, il Modello precompilato sarà ora disponibile in lettura a partire dal 5 maggio;
     
  • soggetto alla proroga è anche l’invio dei dati per le detrazioni fiscali la cui scadenza è ora fissata al 31 marzo 2020.

 

Occorre però fare un appunto: come specificato anche dalle fonti ufficiali, lo slittamento per il calendario del Modello 730 non comporterà ritardi nella liquidazione dei crediti in busta paga, in quanto chi presenterà il Modello 730 a maggio, vedrà effettuarsi il conguaglio nella retribuzione del cedolino di giugno o al massimo nel cedolino di luglio.

 

Misure per la zona rossa

Tra le altre misure di cui il Governo si è fatto carico, bisogna ricordare quanto diramato con il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 33 del 29 febbraio 2020.

Sono infatti state introdotte disposizioni che cercano di assicurare un primo necessario supporto economico a cittadini e imprese che a seguito di tale emergenza si trovano a fronteggiare problemi di liquidità finanziaria.

A questo scopo si menzionano gli interventi per quanto riguarda la “zona rossa”, ossia le aree di: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’; per tali zone si ha la sospensione di:

  • versamenti per quanto riguarda cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento esecutivi, rottamazione-ter, e saldo e stralcio;
     
  • pagamento delle bollette di acqua, gas, energia elettrica fino al 30 aprile 2020, con la possibilità – una volta concluso il periodo di sospensione – di rateizzare le bollette;
     
  • versamento dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese per 12 mesi;
     
  • pagamento dei diritti camerali.

 

Emergenza Coronavirus: misure di sostegno al lavoro per la zona rossa

Inoltre, per i territori in difficoltà si prevede:

  • cassa integrazione ordinaria per le unità produttive che operano nei comuni suddetti e per i lavoratori che sono domiciliati in tali comuni;
     
  • cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro del settore agricolo) con unità operative operanti nei comuni citati e per i lavoratori domiciliati nei medesimi comuni, qualora non possano beneficiare di altri strumenti di sostegno al reddito per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
     
  • indennità di 500 euro al mese per un massimo di 3 mesi per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti del commercio, per i professionisti autonomi, compresi quelli che sono titolari di attività di impresa iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria), i quali siano domiciliati o svolgano la propria attività nei comuni elencati.
    Chiaramente il contributo sarà parametrato all’effettiva durata della sospensione dell’attività lavorativa.

 

A cura di Antonella Madia

Martedì 3 marzo 2020