La donazione modale: introduzione
Il codice civile prevede la donazione modale all’articolo 793 che così recita:
“art 793 – Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.
……… "
L’oggetto della prestazione, da rendere nei confronti del donante stesso o di terzi beneficiari, cui il donatario è tenuto, può consistere in un dare, facere o non facere.
A titolo esemplificativo,
“dare una determinata somma di denaro, in unica soluzione o periodicamente, compiere una determinata attività (come prestare assistenza materiale e morale al donante o a un terzo), fare un determinato uso dei beni donati; consentire un determinato comportamento di terzi; astenersi da qualcosa. Non è tuttavia richiesto che vi sia connessione tra l’oggetto del modus e l’oggetto della donazione“[1].
La Corte di Cassazione (sentenza n. 6925 del 7 aprile 2015) ha precisato che la presenza del modus non snatura l’essenza della donazione.
La causa dell’atto è infatti sempre lo spirito di liberalità, anche se accanto si pone un interesse del donante che trova realizzazione mediante l’adempimento dell’onere.
La donazione modale non può pertanto rientrare nella categoria dei contratti a titolo oneroso, in quanto il modus non può assumere la veste del corrispettivo.
La causa del negozio rimane la liberalità, peraltro limitata dalla presenza di un onere.
Ne consegue che il bene oggetto di donazione modale, come tutti gli altri beni, è assoggettato all’obbligo della collazione.
Ma in ogni caso è necessario provare che, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta in