Covid-19: dall’INPS prime istruzioni per il sostegno ad aziende e lavoratori

Istruzioni operative per l’accesso a cassa integrazione guadagni ordinaria, fondi di solidarietà e cassa integrazione in deroga.

covid 19 prime istruzioni inpsCovid-19 prime istruzioni Inps: misure per sostenere le aziende e i lavoratori

Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha introdotto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CoronaVirus).

Le norme del D.L. citato fanno riferimento, oltre che alla sospensione e proroga di termini (come ad esempio alla proroga della Certificazione Unica 2020), anche a specifiche misure volte a dare un sostegno in questo particolare momento difficile a imprese e lavoratori.

A fornire ulteriori chiarimenti su tale tema è intervenuta la Circolare INPS n. 38 del 12 marzo 2020, con la quale l’Istituto Previdenziale ha preso in rassegna tutte le misure adottate, dandone compiute istruzioni d’accesso.

Vediamo meglio le azioni previste dal D.L. n. 9/2020 e quanto ulteriormente specificato dalla Circolare INPS n. 38/2020.

 

Covid-19 prime istruzioni Inps: CIGO e assegno ordinario

La disposizione e le aree interessate. Il D.L. n. 9/2020 all’art. 13 prevede che i datori di lavoro che presentano domanda di CIG/assegno ordinario di integrazione salariale per sospensione e riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza  dell’emergenza  epidemiologica  per le unità  produttive  site  nei  comuni   individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò), sono   dispensati    dall’osservanza:

  • degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 D.Lgs. n. 148/2015;
     
  • dei termini del procedimento di cui agli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015;
     
  • per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, se previsto.

 

Estensione alle aziende con lavoratori domiciliati o residenti nella zona rossa

Tale norma è estesa al di fuori dei Comuni della “zona rossa”, per le imprese che – pur non avendo ubicazione in tale zona – hanno in forza dipendenti residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, i quali non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa.

Ciò purché i soggetti risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020.

 
Per quanto tempo

Il sussidio sarà valido per 13 settimane (tre mesi).

 

Le condizioni d’accesso

Per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà bisogna segnalare che ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario potrà essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi.

Inoltre, si ricorda che per la specifica causale istituita dalla Circolare INPS n. 38/2020 non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS); non si deve tenere conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili; non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

 

La domanda

È possibile accedere a tale sostegno avvalendosi della nuova causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” se:

  1. l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive (o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva. Cfr. Circ. INPS n. 139/2016) siti nei Comuni già segnalati;
     
  2. se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive (o, limitatamente ai Fondi di solidarietà, plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, Cfr. Circ. INPS n. 139/2016) collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Si ricorda che entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo, il datore di lavoro è obbligato a inviare con il modello SR41 i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, considerato che – ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 5 – in tal caso è prevista esclusivamente la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

La gestione delle domande

La gestione delle domande è semplificata rispetto alla normale procedura: ciò significa che non verrà effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento, in quanto ritenuto “oggettivamente non evitabile”.

L’unico controllo che gli operatori dovranno effettuare è quello della ubicazione delle unità organizzative e della residenza dei lavoratori in caso di aziende al di fuori della “zona rossa”.

 

Termine di presentazione

Le domande per la specifica causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” dovranno essere inviate necessariamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Così, ad esempio: per un periodo di CIGO/assegno ordinario per il periodo compreso tra il 24/02/2020 e il 20/03/2020, sarà possibile fare richiesta entro il 30/06/2020 (ossia la fine del quarto mese successivo alla data di inizio).

 

Liquidazione

In questo specifico caso sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno al nucleo familiare, ove spettante, senza che il datore di lavoro produca la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Covid-19, prime istruzioni Inps: cassa integrazione ordinaria in sospensione di CIGS

L’art. 14 del Decreto citato tiene conto di un’altra casistica, ossia quella dell’azienda in CIGS che deve sospendere il programma a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, accedendo conseguentemente alla CIGO di cui all’art. 13.

In tal caso è possibile avvalersi dell’integrazione salariale ordinaria con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”.

Per avvalersi della causale tali aziende dovranno presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso.

Anche in tal caso l’accesso alla CIGO per Covid-19 è garantito per tre mensilità.

 

Fondi di integrazione salariale

Sarà possibile accedere agli strumenti in esame anche per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in quanto la casistica rientra a pieno diritto degli “eventi oggettivamente non evitabili (EONE)”.

Anche in tal caso:

  1. non è dovuto il pagamento del contributo addizionale ex art. 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015;
     
  2. ai fini del computo della durata, non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015;
     
  3. non si tiene conto in fase istruttoria del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento, né di quello di 1/3 delle ore lavorabili.

 

Cassa integrazione in deroga

L’art. 15, co. 1, prende in considerazione delle misure anche per i lavoratori per i quali non trovino applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (ad eccezione dei lavoratori domestici).

In tal caso le aziende possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data.

Per tali lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.), e non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015.

 

A cura di Antonella Madia

13 marzo 2020