La legge prevede l’obbligo di riportare in Nota Integrativa le informazioni riguardanti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
In base all’OIC 29, vanno considerati i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio e che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.
Tuttavia, se rilevanti, detti fatti vanno illustrati nella Nota Integrativa del bilancio abbreviato, perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità di fare corrette valutazioni (e prendere decisioni appropriate) da parte dei soggetti destinatari del bilancio.
Bilancio: definizione degli eventi successivi al 31.12
Il documento Oic 29 definisce i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio come quegli eventi, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d’esercizio.
Per data di formazione del bilancio si intende la data in cui l’organo amministrativo redige il progetto di bilancio da sottoporre, dopo i controlli di legge, alla approvazione dei soci.
Il documento 29 specifica inoltre che se tra la data di formazione e la data di approvazione assembleare si verificano ulteriori fatti tali da procurare un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio.
Vi sono fatti che, in applicazione del principio di competenza, devono essere rappresentati nel bilancio dell’esercizio precedente e fatti che non devono invece essere recepiti in tale rendiconto.
Per meglio analizzare le regole di imputazione contabile coordinandole con i criteri previsti dalla normativa fiscale, è opportuno operare una triplice ripartizione, distinguendo tra eventi verificatisi:
- entro il 31.12, ma conosciuti dopo tale data;
- dopo il 31.12, che sono inerenti a situazioni già esistenti a tale data;
- dopo il 31.12., che sono altresì indicativi di situazioni sorte nel nuovo esercizio.
Eventi conosciuti dopo il 31.12
Il documento Oic 29 individua in primo luogo i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori del bilancio.
Si tratta di eventi che modificano condizioni che già esistevano alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo successivamente a tale data e che richiedono, per rispettare il principio di competenza, di essere recepiti nel conto economico e nello stato patrimoniale al 31.12.
In termini fiscali, tra questi fatti, vanno innanzitutto presi in esame quelli che già erano accaduti al termine dell’esercizio, ma che sono stati conosciuti dopo.
Si tratta di eventi che assumono rilevanza sia in termini civilistici (imputazione di proventi ed oneri al conto economico dell’esercizio precedente), sia in termini fiscali (imponibilità dei proventi, deducibilità degli oneri).
Sussistevano infatti, già al 31.12., le condizioni di certezza e determinabilità (esistenza dell’evento), ancorché la conoscenza e la documentazione di tali condizioni (conoscenza dell’evento) sia avvenuta nei primi mesi dell’anno successivo.
Esempio 1
Un primo esempio di fatti di questo tipo riguarda i costi di acquisto di beni consegnati o spediti entro il 31.12 dell’esercizio “t” o di servizi ultimati entro la stessa data, con prezzi già determinati tra le parti, la cui fattura è pervenuta successivamente.
Ciò che rende certo e determinabile l’onere nell’esercizio di competenza “t” è l’esistenza del contratto o dell’accordo tra le parti sulla conclusione della vendita (o sulla prestazione del servizio) e sulle modal