Come ogni anno presentiamo una guida pratica al modello di Certificazione Unica da inviare entro il prossimo 9 marzo: analisi pratica dei singoli quadri del modello con esempi di compilazione
Modello CU 2020: premessa generale
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 8932-2020, ha approvato la versione definitiva del Modello CU 2020 relativa al periodo d’imposta 2019, che i soggetti obbligati alla compilazione devono trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria.
Nota: il modello è suddiviso in:
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CU Sintetica (da rilasciare in duplice copia al contribuente entro il 31/03/2020 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro);
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CU Ordinaria (da trasmettere telematicamente entro il 09/03/2020).
Occorre ribadire che fino all’approvazione di una nuova certificazione, il modello di Certificazione Unica 2020 può essere utilizzato anche per attestare i dati relativi all’anno 2020.
Modalità di trasmissione del Modello CU 2020
Come da disposizioni normative il modello deve essere trasmesso entro:
- il 9 marzo 2020 (il termine ordinario è il 7 marzo ma quest’anno cade di domenica), con riferimento a tutti i redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- il 2 novembre 2020, ovvero entro la scadenza per l’invio del Modello 770/2020, in tutti gli altri casi.
Nota: i sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Cosa attestare con la presentazione del Modello CU 2020
Con la Certificazione Unica il sostituto d’imposta è tenuto ad attestare quanto segue:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- i compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- le somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- i corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto