Certificazione Unica 2020 per il 2019 da presentare entro il 9 marzo 2020

Per il periodo d’imposta 2019 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo 2020, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare poi al percipiente entro il 31 marzo.

Certificazione Unica 2020 per l’anno 2019 da presentare entro il 9 marzo 2020

Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare poi al percipiente entro il 31 marzo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Quest’anno, quindi, la scadenza di presentazione telematica della CU 2020 è fissata al 9 marzo 2020 (il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha prorogato dal 9 al 31 marzo il termine per l’invio della CU).

 

Certificazione Unica 2020 impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la comunicazione in via telematica.

L’incaricato deve riportare: il proprio codice fiscale; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la comunicazione, ovvero dell’impegno cumulativo; la firma.

 

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica 2020 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

L’Agenzia delle entrate precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2020.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

 

Soggetti obbligati all’invio

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 9 marzo 2020 (dato che il 7 marzo cade di sabato) coloro che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2019 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.

La Certificazione Unica 2020 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Pubbliche Amministrazioni

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2019 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici: Gestione Cassa Pensioni Statali; Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali; Pensioni Insegnanti; Gestione Cassa Pensioni Sanitari; Ufficiali Giudiziari; INADEL; ENPAS; ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita); Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; ENAM.

 

Termini di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alla certificazione unica 2020 è fissato al 9 marzo 2020 (dato che il 7 marzo cade di sabato); 31 ottobre 2020 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sostituto d’imposta che nell’anno 2020 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 luglio le dichiarazioni Mod. 730/2020 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3).

 

Modalità di presentazione

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

 

Presentazione tramite un intermediario abilitato

In caso di presentazione tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, questi è tenuto a rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall’Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera.

 

Impegno cumulativo (durata massima tre anni)

Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.

L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

Obblighi

L’intermediario deve rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione della Certificazione Unica 2020 per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli.

Vi è anche l’obbligo di conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione

La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999).

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico

20 gennaio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Puoi approfondire ulteriormente questo argomento, consultando:
Certificazione Unica 2020: novità e compilazione per autonomi e forfettari
Modelli 2020 in versione definitiva: Certificazione Unica, 770, IVA, 730